Cassazione Penale, Sentenza n. 34509/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna (23/06/2020) che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP di Ravenna (06/05/2015) per i reati indicati negli artt. 110, 582, 583, 585 comma 1 n.1, 641 comma 1 c.p. La ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge ex art. 178 lett. c) c.p.p. per mancata considerazione di documentazione prodotta via PEC (12/06/2020) attestante un mutamento dello stile di vita e l'offerta di pagamento di euro 500,00 mediante assegno circolare alla persona offesa; la difesa sosteneva che si trattasse di documento proveniente dall'imputata ai sensi dell'art. 237 c.p.p. e che la sua omissione avesse violato il diritto di difesa; (2) violazione di legge ex art. 133 c.p. per aver negato le circostanze attenuanti generiche nonostante il parziale risarcimento del danno, l'attività lavorativa e di volontariato della ricorrente e la mancata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la Corte territoriale non avesse citato espressamente la documentazione, la stessa era implicitamente valutata e ritenuta irrilevante rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputata. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche, la Suprema Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (applicata in misura medio-edittale) e ha ritenuto congrua la valutazione negativa alla luce della gravità del reato e dei numerosi precedenti dell'imputata. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Contestazione della partecipazione al reato in concorso; norma impiegata per definire i capi d'imputazione riportati nella sentenza
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale riferita al fatto-reato principale contestato; richiamata nella descrizione dei reati per i quali la ricorrente è stata condannata
art. 583 cod. pen.
Norma citata anche in relazione a una circostanza aggravante valutata dalla Corte di merito
art. 585 comma primo n. 1 cod. pen.
Specificazione di tipologia del reato e delle aggravanti applicate nella fattispecie
art. 641 comma primo cod. pen.
Ulteriore capo d'imputazione penale menzionato nella sentenza
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente per lamentare la mancata considerazione di documenti prodotti in appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione fosse comunque implicita nella motivazione
art. 237 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere che i documenti prodotti provenivano dall'imputata; la Corte ha ritenuto che, pur essendo separata la produzione documentale, la sua rilevanza fosse stata comunque valutata e ritenuta insufficiente
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma sul consentire i motivi di ricorso per violazione di legge; usata nella formulazione dei motivi di cassazione
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, pur potendo essere richieste, non sussistessero elementi tali da superare la gravità del fatto e la personalità del reo; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di enunciazione dei motivi di ricorso (formalità procedurale seguita nella presentazione del ricorso)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020
Citata nella esposizione delle conclusioni del Pubblico Ministero; contesto procedurale e richiamo normativo presente negli atti
art. 16 d.l. 228 del 2021
Ulteriore richiamo normativo presente nelle conclusioni del PM; citato per completezza procedurale
Massime di principio
- La Suprema Corte non è tenuta a menzionare espressamente ogni documento prodotto in sede di merito: se dal corpo della motivazione emerge che le circostanze dedotte sono state comunque valutate e ritenute irrilevanti, la mancata citazione formale non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della quantità di pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione verifica soprattutto la congruità e la correttezza logico-giuridica della motivazione, non sostituendosi al giudice se la pena è stata fissata in misura medio-edittale e adeguatamente motivata.
- La produzione di documentazione a supporto della personalità o del ravvedimento (es. pagamenti, attività lavorativa/di volontariato) è utile, ma per ottenere un effettivo beneficio va dimostrata in modo concreto e precoce nel procedimento e occorre che gli elementi prodotti siano idonei a modificare il giudizio sul fatto e sulla personalità, soprattutto in presenza di precedenti rilevanti o di fatti di particolare gravità.
- Se si contesta la mancata considerazione di documenti prodotti in corso di causa, è opportuno chiedere al giudice un'esplicita valutazione in motivazione o segnalare formalmente l'omessa acquisizione al fascicolo, per rendere immediatamente censurabile l'omissione in sede di legittimità.
- La mera offerta o il parziale risarcimento del danno non garantiscono automaticamente le attenuanti generiche: devono essere valutati il momento, la consistenza, la finalità dell'atto riparatorio e la sua incidenza sull'intero contesto criminogeno e sulla personalità del responsabile.
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