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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pozzilli impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., lo aveva dichiarato colpevole dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di 35,10 grammi di cocaina/crack e aveva disposto la confisca di €735 rinvenuti nel borsello e di €72.225 presso la sua abitazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 240 c.p. e art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990), sostenendo che il reato contestato fosse mera detenzione e non cessione, e dunque non sussisterebbero i presupposti per la confisca dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la misura di confisca del denaro sulla base delle condizioni previste dall'art. 240-bis c.p. (richiamato tramite l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990), essendo stato dimostrato il carattere sproporzionato delle somme rispetto al reddito dichiarato (reddito medio mensile accertato pari a €1.981) e gli accertamenti patrimoniali risultanti dagli atti. La Corte ha tuttavia censurato e disposto l'eliminazione della frase della sentenza di merito che qualificava il denaro come "profitto del reato di spaccio" ritenendola errata, ma ha mantenuto la confisca come sequestrato per sproporzione. È stata inoltre rilevata la manifestazione di consenso delle parti in sede di patteggiamento rispetto alla confisca. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come forma procedurale del patteggiamento con cui il Tribunale di Roma aveva pronunciato la sentenza di condanna.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; costituisce il capo di imputazione per cui Pozzilli è stato condannato.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa alla confisca; la Corte in realtà si è riferita e ha applicato i principi di cui all'art. 240-bis (e non alla dizione errata) per giustificare la confisca quando ricorrono condizioni di sproporzione tra redditi e beni.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Principio invocato dalla Corte per autorizzare la confisca dei beni in presenza di elementi che evidenziano l'impossibilità di giustificare la provenienza lecita delle somme; applicabile per il reato di detenzione di stupefacenti mediante il rinvio operato dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Operando il rinvio all'art. 240-bis c.p., consente l'applicazione delle misure patrimoniali anche per i reati previsti dal d.P.R. 309/1990; la Corte ha ritenuto applicabile tale meccanismo al caso concreto.

Massime di principio

  • La confisca di denaro trovato in disponibilità di chi è condannato per detenzione di stupefacenti può essere disposta anche quando l'imputazione è per detenzione (e non necessariamente per cessione), se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p. tramite il rinvio dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990.
  • La sussistenza di una significativa sproporzione tra il reddito dichiarato/accertato e le somme detenute è un elemento sufficiente, se adeguatamente motivato, per legittimare la confisca per sproporzione; il Giudice deve svolgere accertamenti patrimoniali e motivare il nesso di sproporzione.
  • Una formulazione errata nella motivazione (es. qualificare le somme come "profitto dello spaccio") non invalida necessariamente la confisca se la motivazione d'insieme dimostra il rispetto dei presupposti di legge; tuttavia l'errore andrà corretto/eliminato.
  • Il consenso delle parti in sede di patteggiamento rispetto a misure patrimoniali può essere considerato ma non sostituisce l'obbligo del Giudice di verificare i presupposti di legge per la confisca e di motivare adeguatamente la decisione.
  • Per difendersi in casi analoghi, è strategico documentare in modo esaustivo la provenienza lecita delle somme e fornire elementi che giustifichino la disponibilità patrimoniale (contratti, redditi, donazioni, prestiti), oltre a contestare eventuali sicurezze probatorie sulla sproporzione.

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