Cassazione Penale, Sentenza n. 4593/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna in primo grado per plurimi reati fallimentari. I motivi di cassazione denunciavano, in sintesi: (1) carenze e genericità della motivazione della sentenza di appello e mancata individualizzazione delle responsabilità, con pregiudizio del diritto di difesa; (2) errata applicazione della legge fallimentare e assenza del dolo nella bancarotta documentale (per Olivieri e Fedele); (3) vizi nella quantificazione delle distrazioni patrimoniali, in particolare per le giacenze di magazzino, non tenendo conto delle deduzioni del consulente di parte; (4) mancato distinguo fra le attività poste in essere dai diversi amministratori/liquidatori e conseguente insufficiente motivazione sul dolo specifico di ciascuno; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello e il Tribunale avessero fornito una motivazione ampia, congrua e coerente, con una valutazione dei fatti e delle prove che si salda tra primo e secondo grado, per cui i ricorsi si limitavano a una riproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti anziché a censure specifiche di diritto ex art. 581 c.p.p. La Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui il dolo generico nella bancarotta documentale può essere desunto dalla complessiva responsabilità per bancarotta patrimoniale, quando l'irregolare tenuta delle scritture sia funzionale a occultare distrazioni. Sulla quantificazione delle pene la Corte ha giudicato legittimo l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito e ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000. Conseguentemente restano efficaci le condanne di merito: bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e aggravamento del dissesto per tutti; bancarotta documentale (semplice) per Martino e Olivieri; pene determinate in primo/secondo grado in anni quattro di reclusione per Fedele e Olivieri e anni tre per Del Giudice (come rilevato dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
esige motivi di cassazione specifici e non generici
La Corte ha ritenuto i motivi troppo generici e volti a una diversa ricostruzione dei fatti, determinando l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.
art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare
Richiamata nella parte relativa alla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha condiviso l'inferenza che l'irregolare tenuta delle scritture, quando funzionale a occultare distrazioni, consente di desumere il dolo generico.
art. 62-bis c.p. (riformato dal d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)
La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riforma, il semplice stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice del merito può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e ordine di versamento di una somma alla cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti, senza censurare specificamente violazioni di diritto o errori di motivazione, rischiano l'inammissibilità ex art. 581 c.p.p.
- Quando primo e secondo grado offrono un'impostazione motivazionale coerente e congrua, la Suprema Corte tende a ritenere inattendibili prospettazioni alternative non sorrette da chiari profili di illegittimità giuridica.
- Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, l'irregolare tenuta delle scritture contabili può essere logicamente interpretata come strumentale a occultare distrazioni patrimoniali; ciò può giustificare l'inferenza del dolo generico a carico degli amministratori/liquidatori.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. le attenuanti generiche non si concedono più automaticamente; occorre che vi siano elementi positivi a favore dell'imputato oltre la mera incensuratezza.
- Per massimizzare le possibilità di ammissione del ricorso in Cassazione, la difesa deve porre censure puntuali di diritto o di motivazione specificando i passaggi argomentativi della sentenza che si censurano e dimostrando l'insufficienza logico-giuridica della motivazione stessa.
- L'inammissibilità può avere conseguenze economiche (spese processuali e ammenda) se deriva da profili di colpa nell'articolazione del ricorso; ciò invita a valutare attentamente la strategia impugnatoria prima di proporre ricorso in Cassazione.
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