Sentenza del 26/11/2018 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Agenzia delle Dogane - Ammissibilità del ricorso di parte - Atti impugnabili - Non tassattività - Provvedimento negativo - Tutela del contribuente - Interpretazione estensiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto impugnato, pur non rientrando espressamente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, comunicava una pretesa tributaria concreta e individuata, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto. La questione riguardava quindi l'interpretazione dell'elenco degli atti impugnabili e la necessità di garantire un'effettiva tutela giurisdizionale del contribuente.
La decisione
La sentenza ha escluso un'interpretazione rigidamente limitativa dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Pur riconoscendo che l'elenco degli atti impugnabili ha natura tassativa, ha affermato che tale tassatività non impedisce di impugnare anche atti non espressamente elencati quando essi rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria specifica, esplicitandone i presupposti fattuali e giuridici. Il ricorso è pertanto ritenuto ammissibile in presenza di tali caratteristiche.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma deve essere interpretata in modo estensivo e funzionale alla tutela del contribuente: sono impugnabili anche atti atipici che manifestino una pretesa tributaria concreta, attuale e motivata.
Norme costituzionali di tutela del contribuente
I principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale impongono di non escludere il ricorso quando l'amministrazione abbia già formalizzato e comunicato una pretesa tributaria individuata.
Massime di principio
- La forma e la denominazione dell'atto non sono decisive: occorre verificare il suo contenuto concreto e gli effetti prodotti sul contribuente.
- Un atto non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere impugnabile se contiene una pretesa tributaria specifica, attuale e motivata.
- L'impugnabilità richiede che il contribuente possa individuare sia la richiesta dell'amministrazione sia le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda.
- L'interpretazione estensiva tutela il diritto di difesa, ma non consente di impugnare mere comunicazioni informative o atti privi di una concreta pretesa tributaria.
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