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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27512/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 2002, presentata con riserva di ripetizione sul presupposto che, per quell'annualità, la disciplina delle aliquote sarebbe stata diversa per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000 e della successiva sospensione prevista dalla legge n. 448 del 2001. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello si fosse limitato a recepire le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 11 Cost. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 23 Cost., dell'art. 2, comma 6, l. n. 448/2001, dell'art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 388/2000 e della l. n. 825/1971, art. 18, comma 5, sostenendo che l'Amministrazione si sarebbe illegittimamente sostituita al legislatore applicando aliquote IRPEF che, per l'anno 2002, sarebbero state sospese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva espresso in modo chiaro e congruo le ragioni della decisione, anche se aderendo alle difese erariali. Ha poi ritenuto infondato il motivo di diritto, affermando che la sospensione per il 2002 delle modifiche alle aliquote IRPEF introdotte dalla legge n. 388 del 2000 comportava la perdurante applicazione, per quell'anno, delle aliquote già vigenti nel 2001; ne consegue che il provvedimento amministrativo richiamato dal contribuente era mera esecuzione della disciplina legislativa e non una sostituzione del legislatore. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sufficienza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per sostenere che la pretesa tributaria non potesse essere alterata da un atto amministrativo in assenza di base legale; la Corte ha ritenuto che vi fosse invece piena base normativa.

  • art. 2, comma 6, L. n. 448 del 2001

    Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.

    La sospensione riguarda l'applicazione per il 2002 delle modifiche alle aliquote IRPEF introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con conseguente permanenza delle aliquote vigenti nel 2001.

  • art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 388 del 2000

    È la disposizione che aveva rimodulato le aliquote e gli scaglioni IRPEF, con effetti differenziati per gli anni 2001, 2002 e 2003.

  • art. 11 d.P.R. n. 917 del 1986

    È la norma sull'IRPEF oggetto delle modifiche e della sospensione esaminate dalla Corte.

  • L. n. 825 del 1971, art. 18, comma 5

    Richiamata dal ricorrente nel motivo di diritto; non è svolta una specifica autonoma interpretazione, ma il richiamo è assorbito dalla lettura sistematica della disciplina IRPEF.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, comma 8, L. n. 388 del 2000

    È richiamato per indicare la decorrenza originaria delle modifiche alle aliquote a partire dal periodo d'imposta 2001.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando, pur aderendo alle argomentazioni di una parte, consente di ricostruire in modo chiaro, univoco ed esaustivo il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La sospensione legislativa dell'applicazione di una modifica alle aliquote di imposta per un determinato anno non elimina la disciplina tributaria, ma determina la permanenza per quell'annualità delle aliquote già in vigore nell'anno precedente, se ciò risulta dal sistema normativo complessivo.
  • Un atto amministrativo che si conformi alla disciplina legislativa di sospensione o di coordinamento delle aliquote non integra esercizio sostitutivo del potere legislativo, ma mera esecuzione della legge.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge sulla base di una pretesa disapplicazione del principio di legalità tributaria è infondata quando la pretesa fiscale trovi espressa copertura nella lettura sistematica delle norme primarie applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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