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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38468/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomina)

La controversia

La controversia nasce in un condominio di Padova, dove era stata chiesta in primo grado la divisione della comunione relativa alle porzioni di cortile comune, con attribuzione a ciascun partecipante di un posto auto. La Corte d'appello, decidendo sull'appello proposto da alcune condomine, ha però revocato lo scioglimento della comunione e ha regolamentato giudizialmente l'uso dei posti auto nel cortile secondo lo schema del consulente tecnico d'ufficio, prevedendo anche una turnazione per alcuni posti e una possibile previa eliminazione di una pianta di alto fusto. La ricorrente ha censurato la decisione per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice, investito della domanda di scioglimento della comunione con attribuzione di porzioni esclusive, aveva invece pronunciato su un bene della vita diverso, ossia sulla mera regolamentazione dell'uso comune. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 1120, 1136 e 1102 c.c., lamentando che la pronuncia avesse alterato il regime del pari uso della cosa comune e si fosse sostituita alla volontà dei condomini, nonostante gli accordi già raggiunti tra i partecipanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'assemblea può solo organizzare l'uso del cortile e dei posti auto, individuandoli o prevedendo un godimento turnario con deliberazione adottata a maggioranza, ma non può disporre una definitiva assegnazione nominativa di posti fissi, né trasformare la destinazione del bene o dividerlo senza il consenso unanime dei condomini. Ha quindi rilevato che, essendo stata proposta domanda di scioglimento della comunione del cortile e di attribuzione di porzioni individuali, la sentenza d'appello, che aveva invece regolato soltanto l'uso dei posti auto, era incorsa in ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su un bene della vita diverso da quello domandato; la regolamentazione dell'uso dei posti auto non corrisponde alla richiesta di scioglimento della comunione e attribuzione di porzioni esclusive.

  • art. 1136, comma 2, c.c.

    L'assemblea può adottare, con la maggioranza prevista, delibere organizzative sull'uso delle cose comuni, anche per individuare posti auto o prevedere la turnazione.

  • art. 1102 c.c.

    Il pari uso della cosa comune può essere organizzato, ma non compresso mediante assegnazioni definitive o trasformazioni della destinazione del bene che ne precludano l'uso ai partecipanti.

  • art. 1120 c.c.

    La disciplina delle innovazioni non consente di incidere sull'assetto dominicale del bene comune come se vi fosse una divisione o assegnazione esclusiva.

  • art. 1119 c.c.

    Lo scioglimento della comunione condominiale sui beni comuni incide sui diritti dominicali dei partecipanti e richiede il consenso unanime per la divisione non giudiziale.

  • art. 1135 c.c.

    Le competenze assembleari non comprendono la decisione sull'assetto proprietario dei beni comuni mediante scioglimento o divisione.

  • art. 61 disp. att. c.c.

    È richiamato come indice dei limiti alla delibera di scioglimento, trattandosi di materia che incide sulla struttura dei diritti dei singoli condomini.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto definibile in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stata richiamata come base per la trattazione camerale e la definizione anticipata del ricorso.

Massime di principio

  • Nel condominio, la deliberazione assembleare può disciplinare in modo organizzativo l'uso delle parti comuni, anche mediante individuazione di spazi o turnazione, purché resti ferma la parità di godimento dei partecipanti.
  • La definitiva assegnazione esclusiva di porzioni di bene comune o la divisione del bene richiede un titolo idoneo e, fuori dai casi di divisione giudiziale, il consenso unanime dei condomini, perché incide sull'assetto dominicale dei diritti individuali.
  • Il giudice incorre in ultrapetizione quando, a fronte di una domanda di scioglimento della comunione e attribuzione in proprietà esclusiva, decide invece soltanto sulla regolamentazione dell'uso della cosa comune, attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato.
  • Il singolo condomino non può ottenere in via contenziosa un provvedimento giudiziale volto al mero migliore godimento delle cose comuni o alla predisposizione di regole generali di autorganizzazione, poiché tale potestà appartiene alla collettività condominiale attraverso le sue determinazioni assembleari.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProprietàComunione
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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