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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30085/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2010 e 2011, impugnato dalla società contribuente e inizialmente annullato in primo grado; la CTR del Piemonte ha poi rigettato l'appello dell'Agenzia, escludendo l'abuso del diritto in una operazione consistente nella stipulazione di un contratto di affitto di ramo aziendale con patto di futura vendita, seguito dalla vendita del medesimo ramo con imputazione dei canoni versati ad acconto sul prezzo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme IVA e delle norme antielusive, assumendo che la CTR avesse erroneamente configurato un abuso del diritto in assenza di un effettivo vantaggio fiscale e che, invece, si trattasse di indebita detrazione IVA su un'operazione fuori campo IVA, correttamente riqualificabile come cessione di ramo d'azienda con prezzo rateizzato.

La decisione

La Corte ha rigettato preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, ritenendo sanata l'irregolarità della notifica PEC perché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la fattispecie non integrava un caso di abuso del diritto, bensì di evasione/indebita detrazione IVA, poiché l'operazione - per effetto delle norme del DPR IVA richiamate - era fuori campo IVA e non consentiva la detrazione dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio nelle forme previste dal rito camerale semplificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    "Costituiscono inoltre cessione di beni: (...) 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti"

    La clausola di trasferimento vincolante rende l'operazione riconducibile a cessione di beni ai fini IVA.

  • art. 2, comma 3, lett. b, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    "Non sono considerate cessioni di beni: (...) b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda"

    Le cessioni di azienda o di ramo d'azienda restano escluse dal campo IVA.

  • art. 6, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    È richiamato tra le norme IVA applicabili alla qualificazione dell'operazione.

  • art. 19, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    "Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta (...)"

    Esclude la detrazione dell'IVA relativa ad operazioni esenti o fuori campo IVA.

  • art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1972 n. 603

    È richiamato come norma antielusiva, ma la Corte evidenzia che nel caso concreto manca il presupposto del rispetto formale delle norme fiscali necessario per l'abuso del diritto.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000 n. 212

    Costituisce la disciplina generale dell'abuso del diritto in materia tributaria; la Corte precisa che non si applica quando l'operazione è direttamente in contrasto con le norme impositive e configura evasione, non elusione.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Regola la trattazione da remoto della camera di consiglio nel contesto emergenziale.

  • D.M. 4 agosto 2015

    Richiamato in relazione alle modalità tecniche di notificazione via PEC.

  • L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Legge di conversione del D.L. 137/2020, richiamata per il rito camerale da remoto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'abuso del diritto presuppone un uso distorto di strumenti giuridici formalmente leciti, volto essenzialmente a conseguire vantaggi fiscali indebiti in assenza di ragioni economiche apprezzabili; la dimostrazione di tali ragioni grava sul contribuente.
  • Non ricorre abuso del diritto quando l'Ufficio contesta non un'operazione formalmente lecita ma fiscalmente elusiva, bensì la mancata applicazione o l'erronea applicazione dell'imposta su un'operazione che, correttamente qualificata, è direttamente fuori campo o non soggetta al tributo: in tal caso la questione è di evasione/indebita detrazione, non di elusione.
  • La qualificazione dell'operazione ai fini IVA deve avvenire secondo il contenuto economico-giuridico effettivo e, se l'operazione rientra nelle ipotesi escluse dal campo IVA, l'IVA addebitata in fattura non è detraibile.
  • L'irregolarità della notificazione del ricorso a mezzo PEC non determina improcedibilità o nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte destinataria ha potuto esercitare il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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