Cassazione Penale, Ordinanza n. 11093/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati in concorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna di primo grado per i reati contestati in concorso. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo non corretto gli elementi fattuali rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché richiedeva un diverso apprezzamento del merito, mentre per sorreggere il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o anche alla mancanza di elementi positivi rivalutabili.
Norme richiamate
Richiamati come base della condanna confermata nei gradi di merito; dal testo non emerge il contenuto fattuale specifico della fattispecie, ma solo che i reati erano contestati in concorso ex art. 110 c.p. e rientravano nell'art. 453 n. 4 c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua fondata sugli elementi ritenuti decisivi o sulla mancanza di elementi favorevoli rivalutabili; la censura che richieda una diversa lettura del merito è inammissibile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevi l'assenza di circostanze favorevoli apprezzabili; non è necessario un esame analitico di ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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