Cassazione Penale, Ordinanza n. 24057/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la condotta contestata non integrasse artifici o raggiri e che i mezzi impiegati per indurre in errore la persona offesa fossero astrattamente inidonei; inoltre si evidenziava la presunta superficialità della vittima, che avrebbe potuto accorgersi dell'inganno. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già accertato, con argomentazioni logiche e coerenti, la sussistenza di artifici e raggiri. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di truffa, una volta accertato il nesso causale tra artificio/raggiro e induzione in errore, non occorre verificare l'idoneità astratta del mezzo impiegato, se in concreto esso si sia dimostrato idoneo a trarre in errore; parimenti, l'eventuale negligenza della persona offesa non esclude il reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La truffa è configurabile quando artifici o raggiri abbiano concretamente indotto in errore la persona offesa, con nesso causale tra la condotta e l'atto di disposizione patrimoniale; non è richiesto che i mezzi siano astrattamente idonei, se lo sono stati in concreto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di truffa, l'elemento decisivo è l'effettiva idoneità in concreto di artifici o raggiri a determinare l'errore della vittima e l'atto di disposizione patrimoniale, non l'idoneità astratta del mezzo utilizzato.
- La condotta della persona offesa, anche se imprudente o superficiale, non esclude la configurabilità del delitto quando il nesso causale tra raggiro e induzione in errore risulti comunque integrato.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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