Cassazione Penale, Sentenza n. 17075/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. contestando che il dolo sia stato desunto dalla mancata produzione di documentazione senza valutare la consapevolezza e volontà di cagionare il dissesto. Con il secondo motivo si contesta l'omesso riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3 legge fall.), perché la Corte avrebbe dato rilievo all'entità del passivo invece che alla effettiva diminuzione patrimoniale arrecata alla massa creditoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e meramente riformulazioni delle censure di merito, illegittime in sede di legittimità perché richiedono una rivalutazione dei fatti. Ha confermato il principio secondo cui il dolo della bancarotta distrattiva è dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza ma la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini estranei alla garanzia dei creditori. Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che, alla luce della mancata esibizione di beni (autocarro e motoveicolo del valore complessivo di euro 30.500,00) e dell'occultamento delle scritture contabili, ha ritenuto provata la distrazione e non ha potuto riconoscere la speciale tenuità del danno. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fall.
Riferito dalla sentenza quale norma rilevante per il reato di bancarotta fraudolenta; la Corte interpreta l'elemento soggettivo come dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a finalità estranee alla garanzia dei creditori, senza necessità di consapevolezza dell'insolvenza.
art. 219 legge fall.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti (in particolare il comma 3 sulla speciale tenuità del danno); la Corte applica il principio che la tenuità deve essere valutata con riguardo alla diminuzione globale della massa attiva e al pregiudizio effettivo per i creditori, non in termini percentuali sul passivo.
art. 616 c.p.p.
Utilizzato come base per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- In caso di bancarotta distrattiva, il dolo è generalmente interpretato come dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini estranei alla garanzia dei creditori, non è indispensabile la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La mancata esibizione di beni e di scritture contabili può legittimamente essere valutata come elemento indiziario della distrazione patrimoniale e del dolo; il soggetto non può avvalersi del proprio occultamento per ottenere una valutazione favorevole circa la tenuità del danno.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno va valutata con riguardo alla diminuzione assoluta della massa attiva disponibile per il riparto e al pregiudizio concreto arrecato ai creditori; non è sufficiente un confronto percentuale con il passivo complessivo.
- In Cassazione non è possibile ottenere il successo ricorrendo a una mera rivalutazione alternativa dei fatti o delle prove: i motivi devono evidenziare errori di diritto o violazioni delle regole di valutazione della prova, non una diversa interpretazione dei dati fattuali.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente riformulatori del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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