Cassazione Penale, Sentenza n. 22955/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione di plurimi oggetti, deducendo: (1) carenza assoluta di motivazione della sentenza di merito (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.); (2) errata qualificazione dell'elemento psicologico, sostenendo che il possesso doveva essere valutato come colposo (incauto acquisto) e non come dolo; (3) vizio nella qualificazione della recidiva; (4) censura della decisione negativa sulla sospensione condizionale della pena, con richiamo alla mancata valutazione dei presupposti per la concessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi proposti chiedessero una diversa valutazione delle prove e dei fatti di merito senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato che la sentenza di merito ha fornito motivazione sintetica ma completa, valorizzando elementi concreti (natura degli oggetti, modalità di custodia, assenza di giustificazioni plausibili) che consentono di ritenere la provenienza illecita e la consapevolezza almeno in forma eventuale (dolo eventuale). Ha inoltre rilevato la mancata autosufficienza del motivo relativo alla sospensione condizionale per assenza del certificato del casellario, e la motivazione del giudice di merito circa la gravità e la prognosi recidivante è risultata congrua. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
La norma è richiamata come fondamento del motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato una critica specifica e che invece chieda una rivalutazione inammissibile dei fatti, per cui il motivo non supera il vaglio di ammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove senza indicare vizi specifici della motivazione è di regola inammissibile.
- La motivazione sintetica ma coerente e logica della sentenza di merito è sufficiente: per ottenere accoglimento in Cassazione occorre evidenziare illogicità manifesta, contraddittorietà o carenza strutturale della motivazione.
- La provenienza illecita di beni può essere desunta dalla natura degli oggetti, dalle modalità di custodia/possesso e dall'assenza di giustificazioni ragionevoli; ciò può sufficiente a fondare la ricettazione anche in presenza di dolo eventuale.
- La qualificazione dell'elemento psicologico (dolo vs colpa) va valutata in base all'insieme delle prove: il dubbio circa la consapevolezza non sempre esclude il dolo eventuale se la condotta e le circostanze rendono ragionevolmente prevedibile la provenienza illecita.
- Se si impugna la decisione sulla sospensione condizionale della pena è necessario allegare documenti essenziali (es. certificato del casellario) nel ricorso, pena l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo.
- Nella valutazione della recidiva, l'interesse del ricorrente può risultare privo di effetto se, in sede di comparazione delle circostanze, la recidiva risulta assorbita o soccombente rispetto ad attenuanti effettivamente riconosciute.
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