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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13093/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava il decreto del Tribunale di Taranto che, nel procedimento di prevenzione relativo a beni sequestrati, aveva rigettato l'opposizione dell'agente della riscossione alla mancata ammissione dei crediti erariali derivanti dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011-2013. Il Tribunale aveva ritenuto che l'estratto di ruolo prodotto non provasse l'anteriorità della esistenza giuridica dei crediti rispetto al sequestro (26/03/2014), perché non avrebbe dimostrato la data certa di costituzione del credito; l'Agenzia denunciava violazione di legge sostenendo che il credito tributario nasce al verificarsi del presupposto (omessa dichiarazione) e che l'estratto di ruolo è idoneo a dimostrare, anche mediamente, la sussistenza e la anteriorità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 da parte del Tribunale che aveva subordinato l'ammissione allo stato passivo alla preventiva esistenza di un atto di accertamento formale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (anche di Sezioni Unite) secondo cui l'obbligazione tributaria sorge al verificarsi del presupposto di legge (es. omissione della dichiarazione) e che l'estratto di ruolo può, in via mediata, dimostrarne l'esistenza e l'anteriorità. Ha annullato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 6

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione alla richiesta di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di prevenzione; richiamata per inquadrare il tipo di impugnazione svolta dall'agente della riscossione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 50, comma 2

    Citata nella decisione di legittimità che aveva pedissequamente affrontato l'idea secondo cui la confisca non estingue automaticamente tutti i crediti erariali per confusione; la Corte ha chiarito che è necessario accertare l'ammissibilità del credito e la capienza del patrimonio sequestrato prima di parlare di estinzione per confusione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1

    Stabilisce che l'ammissione allo stato passivo richiede che il credito risulti da atto avente data certa anteriore al sequestro. La Corte ha interpretato la norma nel senso che non impone esclusivamente l'esistenza di un atto formale di accertamento anteriormente notificato, essendo sufficiente anche la prova mediata mediante estratto di ruolo quando dimostri la sussistenza del credito anteriore al sequestro.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Riferimento alla correttezza e tempestività dell'attività di accertamento e iscrizione a ruolo: la Corte ha verificato positivamente che l'azione di accertamento/riscossione era stata avviata nei termini di legge, a sostegno dell'idoneità dell'estratto di ruolo a provare l'esistenza del credito.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al passivo in procedure di prevenzione/fallimentari non è sempre necessaria la preventiva notifica di un avviso di accertamento: il credito tributario può essere dimostrato anche mediamente tramite estratto di ruolo quando emerga che il presupposto sostanziale del tributo è anteriore al sequestro.
  • L'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del relativo presupposto di fatto (es. omissione della dichiarazione); l'attività amministrativa di accertamento è strumentale e non condiziona, di per sé, la nascita del credito ai fini della verifica della anteriorità rispetto a misure patrimoniali.
  • Il requisito di "atto avente data certa anteriore al sequestro" previsto dall'art. 52, comma 1, va interpretato in modo funzionale: possono concorrere diversi documenti idonei a dimostrare la data certa (dichiarazioni, atti di accertamento o, mediamente, estratti di ruolo), purché complessivamente dimostrino l'anteriorità del credito.
  • Se il giudice richiede un atto formale e la sua valutazione porta a ritenere insufficiente la prova, la Cassazione può annullare e rinviare per riaccertare la sussistenza e l'anteriorità del credito seguendo i principi di giurisprudenza consolidata.
  • Nei casi di pluralità di crediti concorrenti va comunque verificata la capienza del patrimonio sequestrato e le cause di prelazione prima di concludere per l'estinzione per confusione o per l'ammissione al passivo.

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