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Sentenza

Sentenza n. 4582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto, o dichiarato improcedibili, i ricorsi contro la conclusione della sperimentazione dell'area mercatale, l'ordine di demolizione del manufatto ligneo e la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato aveva ottenuto, nel tempo, atti autorizzativi comunali e concessioni di occupazione di suolo pubblico per esercitare un'attività commerciale e aveva installato una struttura lignea di circa 45 mq, qualificata come manufatto temporaneo e amovibile, sulla base di una CIL. Dopo il decorso del termine di 180 giorni, aveva presentato una nuova CIL per prolungarne la collocazione. Il Comune aveva ritenuto che la permanenza oltre tale termine facesse venir meno la natura temporanea dell'opera, rendendo necessario il permesso di costruire, e aveva ingiunto la demolizione. L'ente concedente aveva poi dichiarato la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e disposto il ripristino dei luoghi. L'appellante ha dedotto quattro motivi: anzitutto, l'erroneità della qualificazione del manufatto come opera non precaria soggetta a permesso di costruire, sostenendo che la struttura, amovibile e destinata al riparo dei clienti, fosse un mero dehors o arredo esterno; inoltre, la violazione del legittimo affidamento derivante dai precedenti atti autorizzativi e dai rinnovi della concessione; quindi, l'erroneità della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione della delibera comunale di cessazione della sperimentazione mercatale, ritenuta atto genetico della successiva attività amministrativa; infine, la necessità di sospendere o rinviare la decisione in attesa degli esiti di indagini penali relative a presunte pressioni esercitate da funzionari pubblici. Le amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto e hanno eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse e la novità di alcune allegazioni in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha rilevato, sulla base della documentazione fotografica, che la struttura era stabilmente infissa al suolo, integralmente chiusa e destinata a rimanere in sito a tempo indeterminato. La natura precaria non si determina in base ai materiali o alla semplice amovibilità, ma in base all'uso concreto e alla destinazione funzionale dell'opera: un manufatto destinato a soddisfare esigenze stabili e permanenti è soggetto al permesso di costruire. Nel caso concreto, la struttura costituiva una vera e propria struttura commerciale e il suo mantenimento oltre i 180 giorni confermava l'assenza di temporaneità; ricorreva quindi un intervento di nuova costruzione, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il secondo motivo è stato respinto perché non può configurarsi un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva: il decorso del tempo e i rinnovi delle concessioni non legittimano l'illecito, né il parere favorevole del Comune poteva fondare un affidamento sulla permanenza indefinita di un'opera autorizzata soltanto come temporanea. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'eventuale annullamento della delibera di cessazione della sperimentazione mercatale non avrebbe inciso sulla decadenza dalla concessione, fondata anche autonomamente sull'ordine di demolizione e sull'assenza dei titoli presupposti; è stata quindi confermata la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della delibera. Il quarto motivo è stato respinto perché le indagini penali riferite a presunte condotte dei funzionari non presentavano alcun collegamento logico o giuridico con l'accertamento della regolarità edilizia del manufatto e non imponevano il rinvio della decisione. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. c) ed e-bis), d.P.R. n. 380/2001

    Il regime di edilizia libera e di comunicazione per opere stagionali o destinate a esigenze contingenti e temporanee presuppone l'effettiva temporaneità dell'opera; non è applicabile a una struttura destinata a soddisfare esigenze permanenti.

  • art. 3, comma 1, lett. e), punto 5, d.P.R. n. 380/2001

    l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

    L'installazione di un manufatto leggero utilizzato come ambiente di lavoro o struttura commerciale costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando non è diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di un'opera soggetta a permesso di costruire in assenza del titolo legittima l'adozione dell'ordine di demolizione.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello non possono essere introdotte nuove allegazioni o prospettazioni estranee al giudizio di primo grado; l'eccezione è stata esaminata dal Collegio solo in via potenziale, avendo il giudice deciso la causa nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base della tutela dei dati personali nel dispositivo di oscuramento.

Massime di principio

  • La natura precaria di un manufatto edilizio si determina secondo un criterio prevalentemente funzionale, avuto riguardo all'uso concreto e alla destinazione obiettiva dell'opera, e non in base alla sola amovibilità, ai materiali utilizzati o alla tecnica costruttiva.
  • Un manufatto leggero o amovibile destinato a soddisfare esigenze commerciali stabili e permanenti costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la stagionalità o il rinnovo periodico della collocazione non equivalgono a temporaneità quando l'esigenza perseguita è durevole.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva. Il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione e il rinnovo di atti concessori non possono legittimare un'opera priva del titolo edilizio necessario.
  • Quando la decadenza da una concessione di occupazione di suolo pubblico è fondata autonomamente sia sulla cessazione di una sperimentazione mercatale sia sull'assenza dei titoli edilizi e sull'ordine di demolizione, l'eventuale annullamento del primo presupposto non elimina necessariamente gli effetti della decadenza; può quindi venir meno l'interesse all'impugnazione della sola delibera di cessazione.
  • La pendenza di indagini penali su presunte condotte illecite di funzionari pubblici non impone il rinvio del giudizio amministrativo quando tali indagini non presentano un collegamento logico o giuridico con la questione decisiva della legittimità edilizia dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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