Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione articolando tre motivi: (1) contestano il concorso di Toma/Torna Nicoleta, sostenendo che non abbia contribuito all'impossessamento dell'elettrodomestico; (2) deducono un errore di diritto relativo all'elemento soggettivo, invocando la buona fede di Curte Ciprian che avrebbe ritenuto l'elettrodomestico abbandonato; (3) ribadiscono la mancanza di responsabilità di Nicoleta, richiamando violazioni di legge e vizio di motivazione rispetto alla sua ritenuta partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti siano incentrati su valutazioni di fatto o riproducano censure già affrontate e respinte dal giudice di merito, quindi non ammissibili in sede di legittimità. La Corte richiama elementi di fatto valutati in appello: la lavastoviglie è stata prelevata non dalla pubblica via ma introducendosi in un cortile recintato; il bene era in buon stato e pulito e risultava essere stato portato fuori dall'abitazione a causa di un'alluvione; inoltre l'imputata stessa si sarebbe attribuita il ruolo di compartecipe con la frase "abbiamo pensato che era da buttare". Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche
la Corte segnala che i ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, secondo le procedure previste dall'art. 23, comma 8 della legge n. 176/2020 (procedimento nelle forme semplificate/da remoto), ma la norma è citata solo per la modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a discutere valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito; occorre sollevare questioni di diritto precise e non meramente ripetitive.
- La buona fede dedotta dall'imputato richiede elementi oggettivi e circostanziati che rendano plausibile l'abbandono del bene; il semplice argomento soggettivo non è sufficiente se ricorrono indizi contrari (es. introduzione in cortile recintato, stato del bene).
- Il prelievo di un bene dall'interno di una proprietà recintata o da un cortile può rafforzare la conclusione di illecito impossessamento e indebolire la tesi dell'abbandono.
- Ammissioni o dichiarazioni dell'imputato (anche brevi) che riconducono a una decisione condivisa di appropriarsi del bene costituiscono elemento probatorio rilevante per il concorso di persone nel reato.
- Ricorrere senza specificità e senza nuove ragioni di diritto espone al rischio di inammissibilità e a conseguenti condanne alle spese e a sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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