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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35047/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società fornitrice contro i coniugi ai fini di far dichiarare inefficace l'atto con cui una socia illimitatamente responsabile di una società debitrice aveva trasferito la nuda proprietà del proprio immobile al coniuge. La società attrice assumeva di essere creditrice della società di persone per forniture di pellami rimaste insolute, di aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo e che il trasferimento dell'unico immobile riconducibile ai soci illimitatamente responsabili fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la socia alienante aveva censurato solo il capo relativo alla prova della sua consapevolezza del credito, contestando la valutazione presuntiva operata dal tribunale. In cassazione la stessa socia ha proposto ricorso fondato su due motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per difetto del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, notificata via PEC. La Corte ha inoltre rilevato che la notifica del ricorso al terzo acquirente, litisconsorte necessario rimasto contumace in appello, era nulla, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica per l'assorbente declaratoria di improcedibilità. Il controricorso della società resistente è stato poi dichiarato inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché la ricorrente non ha depositato, insieme alla copia della sentenza d'appello notificata via PEC, anche il messaggio PEC e la relata di notificazione in forma conforme, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. e dalla disciplina sulla notificazione telematica. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente per tardiva notificazione. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di ricorso. È stato disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    citato nel testo come fondamento dell'azione revocatoria

    è richiamato come norma per chiedere l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto in pregiudizio del creditore

  • art. 369 c.p.c.

    impone a pena di improcedibilità il deposito della decisione impugnata con la relazione di notificazione, così da consentire il controllo del termine per ricorrere

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione al litisconsorte necessario nullo è superflua quando il ricorso è comunque improcedibile

  • art. 325 c.p.c.

    il deposito della sentenza notificata serve a verificare il rispetto del termine breve per l'impugnazione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per il regime della notificazione idonea a far decorrere il termine breve per impugnare

  • art. 370 c.p.c.

    stabilisce il termine per la notificazione del controricorso, la cui inosservanza comporta inammissibilità

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla proposta di definizione comunicata alle parti

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    in caso di deposito analogico di atti e notifiche telematiche, il difensore deve estrarre copia cartacea del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità agli originali digitali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto o declaratoria processuale sfavorevole, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 9, comma 1-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    quando non sia possibile il deposito telematico, occorre depositare copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute con attestazione di conformità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata via PEC al difensore del ricorrente, quest'ultimo deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento impugnato completa del messaggio PEC e della relata di notificazione, in modo da consentire alla Corte il controllo sulla tempestività del ricorso.
  • Quando gli atti processuali e la notificazione sono formati in via telematica ma il deposito in cassazione avviene in forma analogica, il difensore deve produrre copie cartacee del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, corredate da specifica attestazione di conformità agli originali digitali.
  • L'omesso deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • Se il ricorso è destinato comunque a essere dichiarato improcedibile, la nullità della notifica del ricorso a un litisconsorte necessario può restare non sanata e non impone la rinnovazione della notificazione.
  • Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.; la sua tardiva notificazione determina inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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