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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13950/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Un soggetto detenuto in espiazione di pena residua inferiore a due anni, con fine pena indicato al 29/01/2027, era stato condannato per un reato in materia di stupefacenti commesso il 02/12/2014 a Livorno. Il Magistrato di sorveglianza aveva emesso decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998; il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo ex art. 69-bis ord. pen. Avverso tale ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con richiamo agli artt. 27 Cost. e 8 CEDU, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la decisione fosse carente e non coerente con le prove agli atti. La Corte ha però ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, e ha valorizzato la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso rischi di persecuzione, l'assenza di procedimenti per protezione internazionale e l'assenza di ragioni per ritenere compromesso il diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito e su una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disponendo inoltre l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 69-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    costituisce il rimedio esperibile avverso il decreto di espulsione emesso in sede di sorveglianza.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    è la base normativa del provvedimento di espulsione disposto nei confronti del detenuto straniero.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura, ma ritenuto non idoneo a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 8 CEDU

    richiamato dalla difesa per contestare la compatibilità dell'allontanamento con il diritto alla vita privata e familiare; la Corte rileva che non risultano ragioni per ritenere violato tale diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, incluse le somme in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    impone l'annotazione dei dati identificativi nei provvedimenti da diffondere, a tutela della riservatezza.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica il reato per il quale il ricorrente era stato condannato, in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti della sorveglianza, non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, essendo sindacabile solo l'effettiva tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non aggrediscono specificamente gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
  • In tema di espulsione dello straniero detenuto, la valutazione del giudice di sorveglianza può legittimamente fondarsi sull'irregolare presenza sul territorio, sull'assenza di rischi di persecuzione e sull'assenza di procedimenti di protezione internazionale, oltre che sull'insussistenza di ragioni concrete di compromissione del diritto alla vita privata e familiare.
  • Il richiamo a parametri convenzionali e costituzionali non è sufficiente a determinare l'annullamento del provvedimento se non è accompagnato da specifiche allegazioni idonee a dimostrare la violazione dedotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esclusione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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