Cassazione Penale, Ordinanza n. 13950/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Un soggetto detenuto in espiazione di pena residua inferiore a due anni, con fine pena indicato al 29/01/2027, era stato condannato per un reato in materia di stupefacenti commesso il 02/12/2014 a Livorno. Il Magistrato di sorveglianza aveva emesso decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998; il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo ex art. 69-bis ord. pen. Avverso tale ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con richiamo agli artt. 27 Cost. e 8 CEDU, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la decisione fosse carente e non coerente con le prove agli atti. La Corte ha però ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, e ha valorizzato la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso rischi di persecuzione, l'assenza di procedimenti per protezione internazionale e l'assenza di ragioni per ritenere compromesso il diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito e su una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disponendo inoltre l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 69-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
costituisce il rimedio esperibile avverso il decreto di espulsione emesso in sede di sorveglianza.
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
è la base normativa del provvedimento di espulsione disposto nei confronti del detenuto straniero.
art. 27 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura, ma ritenuto non idoneo a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 8 CEDU
richiamato dalla difesa per contestare la compatibilità dell'allontanamento con il diritto alla vita privata e familiare; la Corte rileva che non risultano ragioni per ritenere violato tale diritto.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, incluse le somme in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
impone l'annotazione dei dati identificativi nei provvedimenti da diffondere, a tutela della riservatezza.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il reato per il quale il ricorrente era stato condannato, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti della sorveglianza, non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, essendo sindacabile solo l'effettiva tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non aggrediscono specificamente gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
- In tema di espulsione dello straniero detenuto, la valutazione del giudice di sorveglianza può legittimamente fondarsi sull'irregolare presenza sul territorio, sull'assenza di rischi di persecuzione e sull'assenza di procedimenti di protezione internazionale, oltre che sull'insussistenza di ragioni concrete di compromissione del diritto alla vita privata e familiare.
- Il richiamo a parametri convenzionali e costituzionali non è sufficiente a determinare l'annullamento del provvedimento se non è accompagnato da specifiche allegazioni idonee a dimostrare la violazione dedotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esclusione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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