Sentenza n. 2735/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro n. 2575 del 3 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2575 del 3 aprile 2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di euro 1.701,40, oltre interessi legali da portare in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, nonché delle spese di lite. Deduceva l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero eccepiva l’intervenuto pagamento, richiamando un decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva invitato la competente Ragioneria territoriale dello Stato a liquidare le somme mediante il sistema NoiPA. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, escludendo tuttavia che la mera emissione di un ordine o mandato interno di pagamento dimostrasse l’avvenuta liberazione del debitore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e del decorso del termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni. Ha respinto l’eccezione di pagamento del Ministero, poiché il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale attestava soltanto l’avvio delle attività di liquidazione e non provava che l’ordinativo fosse stato comunicato alla creditrice dalla Tesoreria, mettendola concretamente in condizione di riscuotere il credito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, prevedendo l’intervento sostitutivo entro ulteriori sessanta giorni in caso di perdurante inottemperanza e ponendo a carico del Ministero l’eventuale compenso commissariale, liquidato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il cui inutile decorso costituisce, insieme al giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice di ordinare l’adempimento integrale dell’obbligazione.
- La mera emissione di un mandato, ordine o decreto interno di pagamento non dimostra di per sé l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione e non produce l’effetto liberatorio se il creditore non è stato informato dalla Tesoreria e posto in condizione di riscuotere la somma.
- L’effetto liberatorio dell’ordinativo di pagamento richiede, oltre alla sua emissione, la comunicazione recettizia al creditore da parte dell’ufficio competente, poiché solo tale comunicazione rende concretamente esigibile il pagamento e consente al creditore di verificare l’attualità della propria pretesa.
- In caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina preventiva di un Commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato in via sostitutiva.
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