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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31604/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'atto difensivo come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., perché proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (mancata legittimazione ex art. 613, comma 1 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva chiesto all'Amministrazione Penitenziaria la trasmissione di atti di impugnazione e relativi allegati all'Autorità Giudiziaria competente; tale richiesta è stata rifiutata. Avverso il rifiuto ha proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Milano, poi rigettato (1/7/2021) perché ritenuto non riferirsi a violazione di diritto soggettivo. L'avvocato del ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento deducendo errata applicazione degli artt. 35 e 35-bis della legge penitenziaria, violazione degli artt. 3 e 24 Cost., norme del codice di procedura penale e delle Regole penitenziarie europee.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

    Contesto fattuale: il ricorrente era sottoposto al regime di 41-bis; la norma è richiamata per spiegare lo stato detentivo e le conseguenti limitazioni/diritti connessi alla comunicazione di atti

  • art. 35 e art. 35-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme sulla tutela e procedura per le istanze del detenuto; la Corte non entra nel merito della loro applicazione visto il difetto di legittimazione dell'impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'atto difensivo dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi di questa norma (criterio di qualificazione dei mezzi di impugnazione)

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando proposto da chi non è legittimato; applicata per vizio formale di rappresentanza

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di legittimazione per proporre ricorso per cassazione: il difensore deve risultare iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata iscrizione determina l'irricevibilità/inammissibilità

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate per la tutela processuale; la Corte non ha esaminato il merito rispetto a questa norma per difetto di legittimazione dell'impugnazione

  • art. 44 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni proceduralmente rilevanti; non valutata nel merito per le ragioni sopra indicate

  • Regole penitenziarie europee, regola 70.1

    Invocata dal ricorrente come riferimento internazionale sulle garanzie dei detenuti; la Corte non ne ha valutato la rilevanza sostanziale in presenza di un vizio formale di ammissibilità

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione in materia penale è obbligatoria la rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'assenza di tale requisito determina l'inammissibilità dell'atto.
  • La qualificazione del mezzo impugnatorio (es. reclamo, impugnazione, ricorso per cassazione) è rilevante: se la Corte lo riclassifica come cassazione, si applicano i relativi requisiti formali e sostanziali.
  • I profili sostanziali e costituzionali richiamati nel ricorso non vengono esaminati se sussiste un vizio formale di ammissibilità legato alla legittimazione del difensore.
  • Il detenuto sottoposto a 41-bis ha strumenti limitati per ottenere documenti; tuttavia eventuali contestazioni sulle modalità richieste devono essere seatte rispettando le formalità processuali per evitare l'inammissibilità.
  • Prima di proporre impugnazioni straordinarie o di elevata complessità procedurale è consigliabile verificare la qualifica del difensore e la correttezza della qualificazione del mezzo impugnatorio per non incorrere in sanzioni e spese.
  • Le sanzioni processuali (spese e contributi alla Cassa delle ammende) possono essere applicate anche quando il ricorso è inammissibile per vizio formale di rappresentanza.

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