Cassazione Penale, Sentenza n. 31604/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'atto difensivo come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., perché proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (mancata legittimazione ex art. 613, comma 1 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva chiesto all'Amministrazione Penitenziaria la trasmissione di atti di impugnazione e relativi allegati all'Autorità Giudiziaria competente; tale richiesta è stata rifiutata. Avverso il rifiuto ha proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Milano, poi rigettato (1/7/2021) perché ritenuto non riferirsi a violazione di diritto soggettivo. L'avvocato del ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento deducendo errata applicazione degli artt. 35 e 35-bis della legge penitenziaria, violazione degli artt. 3 e 24 Cost., norme del codice di procedura penale e delle Regole penitenziarie europee.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Contesto fattuale: il ricorrente era sottoposto al regime di 41-bis; la norma è richiamata per spiegare lo stato detentivo e le conseguenti limitazioni/diritti connessi alla comunicazione di atti
art. 35 e art. 35-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme sulla tutela e procedura per le istanze del detenuto; la Corte non entra nel merito della loro applicazione visto il difetto di legittimazione dell'impugnazione
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'atto difensivo dovesse essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi di questa norma (criterio di qualificazione dei mezzi di impugnazione)
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando proposto da chi non è legittimato; applicata per vizio formale di rappresentanza
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di legittimazione per proporre ricorso per cassazione: il difensore deve risultare iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata iscrizione determina l'irricevibilità/inammissibilità
art. 123 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate per la tutela processuale; la Corte non ha esaminato il merito rispetto a questa norma per difetto di legittimazione dell'impugnazione
art. 44 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni proceduralmente rilevanti; non valutata nel merito per le ragioni sopra indicate
Regole penitenziarie europee, regola 70.1
Invocata dal ricorrente come riferimento internazionale sulle garanzie dei detenuti; la Corte non ne ha valutato la rilevanza sostanziale in presenza di un vizio formale di ammissibilità
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione in materia penale è obbligatoria la rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'assenza di tale requisito determina l'inammissibilità dell'atto.
- La qualificazione del mezzo impugnatorio (es. reclamo, impugnazione, ricorso per cassazione) è rilevante: se la Corte lo riclassifica come cassazione, si applicano i relativi requisiti formali e sostanziali.
- I profili sostanziali e costituzionali richiamati nel ricorso non vengono esaminati se sussiste un vizio formale di ammissibilità legato alla legittimazione del difensore.
- Il detenuto sottoposto a 41-bis ha strumenti limitati per ottenere documenti; tuttavia eventuali contestazioni sulle modalità richieste devono essere seatte rispettando le formalità processuali per evitare l'inammissibilità.
- Prima di proporre impugnazioni straordinarie o di elevata complessità procedurale è consigliabile verificare la qualifica del difensore e la correttezza della qualificazione del mezzo impugnatorio per non incorrere in sanzioni e spese.
- Le sanzioni processuali (spese e contributi alla Cassa delle ammende) possono essere applicate anche quando il ricorso è inammissibile per vizio formale di rappresentanza.
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