Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da una società con la banca originaria, consistenti in due conti correnti, vari conti anticipi collegati e due mutui fondiari. La società correntista e i fideiussori avevano agito per la rideterminazione dei saldi, deducendo la nullità di un conto corrente per difetto di forma scritta, l'illegittimità di interessi ultralegali, anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, oltre a un risarcimento per segnalazione alla Centrale Rischi. La banca aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento del saldo debitore. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo un credito minore in favore della società correntista. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, ma i resistenti hanno eccepito in via preliminare la carenza di prova della cessione in blocco e dell'inclusione del credito controverso nel portafoglio ceduto. I motivi di ricorso riguardavano, inoltre, la nullità del conto corrente "monofirma" per violazione dell'art. 117 TUB e la disciplina dell'usura nei conti correnti, in particolare il metodo di calcolo del tasso soglia e la rilevanza della commissione di massimo scoperto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancata prova, da parte della ricorrente cessionaria, sia della cessione in blocco sia dell'inclusione del credito oggetto di causa nel portafoglio ceduto, non essendo stati prodotti il contratto di cessione né un estratto idoneo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o altra documentazione utile. Ha inoltre rilevato che, comunque, i motivi erano inammissibili: il primo perché volto a contrastare un orientamento consolidato sulla forma scritta del contratto bancario e sulla rilevanza funzionale della consegna di un esemplare al cliente; il secondo perché privo di specificità, non confrontandosi con il concreto calcolo svolto dal CTU e con la motivazione della sentenza impugnata. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 TUB
La forma scritta del contratto bancario va intesa in senso funzionale, e la consegna di un esemplare al cliente è rilevante ai fini del rispetto del requisito formale; la tesi che la mancata consegna integri solo inadempimento è stata ritenuta infondata.
art. 119 TUB
È norma distinta da quella sulla stipulazione del contratto e concerne il diritto del cliente alla documentazione nel corso del rapporto, non la validità genetica del contratto.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
La cessionaria che agisce come successore a titolo particolare deve provare l'inclusione del credito nella cessione in blocco, quando tale circostanza sia contestata.
art. 372 c.p.c.
La documentazione necessaria a provare la legittimazione della ricorrente poteva essere integrata nei termini processuali previsti, ma ciò non è avvenuto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando mira a superare un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
l. n. 130/1999
Richiamata come base normativa della cessione di crediti in blocco.
l. n. 108/1996
Richiamata in relazione alla disciplina antiusura e al tasso soglia.
Cass. Sez. Un. n. 898/2018
La forma scritta dei contratti bancari e finanziari è intesa in senso funzionale, con rilievo della consegna al cliente di un esemplare del contratto.
Cass. Sez. Un. n. 19597/2020
Richiamata per il principio di applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio o propone ricorso come cessionario di un credito contestato deve provare, se contestata, non solo il titolo della successione a titolo particolare, ma anche l'effettiva inclusione del credito specifico nella cessione in blocco.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata produzione della documentazione indispensabile a dimostrare la legittimazione sostanziale della parte ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La forma scritta richiesta per i contratti bancari va valutata in chiave funzionale: la protezione del cliente può risultare dalla sottoscrizione del contraente e dalla consegna di un esemplare del contratto, non essendo decisiva la sola mancanza della firma della banca.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando pretende di sovvertire un orientamento consolidato senza confrontarsi seriamente con esso e senza fornire argomenti nuovi idonei a indurre la Corte a mutarlo.
- Le censure in tema di usura devono essere formulate con specificità e devono confrontarsi con il concreto iter di calcolo seguito dal giudice di merito o dal consulente tecnico, non essendo sufficiente una contestazione astratta dei criteri adottati.
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