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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15918/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per calunnia. Due i motivi: (1) incostituzionalità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., nella parte in cui vieterebbero al difensore di proporre appello per un imputato dichiarato irreperibile (violazione artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost.), poiché l'imputato irreperibile non può conoscere la sentenza e dunque non può dare un mandato consapevole; (2) violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. nella parte in cui la Corte non avrebbe applicato la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 114/2024 (secondo cui l'obbligo di specifico mandato ad impugnare in caso di processo in absentia si applicherebbe solo ai difensori d'ufficio), sostenendo che tale norma avrebbe effetti sostanziali a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Primo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui gli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p. disciplinano solo le modalità dell'esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non precludono il diritto dell'imputato di impugnare (sono disponibili rimedi come la restituzione in termine o la rescissione del giudicato e la presunzione di non colpevolezza non è compromessa). Secondo motivo: infondato (non manifestamente); le Sezioni Unite hanno stabilito che la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024 si applica solo alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore, quindi al ricorso proposto anteriormente doveva applicarsi la disciplina previgente che richiede il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza; l'appello del difensore privo di tale mandato è dunque inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale

    Prevedono la necessità, in particolari ipotesi di impugnazione post-sentenza (in absentia/irreperibilità), di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni. Sono interpretate come regole che disciplinano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore, non come limitazione del diritto sostanziale dell'imputato ad impugnare.

  • legge n. 114 del 9 agosto 2024

    Ha introdotto una disciplina più favorevole che limita l'obbligo del mandato specifico (in assenza) ai soli difensori d'ufficio per i processi in absentia. Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale regola si applica solo alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore (principio intertemporale).

  • art. 2, quarto comma, codice penale

    Richiamato dalla difesa in ordine alla non retroattività e all'applicazione della norma più favorevole; la Corte ha ritenuto che eventuali effetti favorevoli della nuova norma sono indiretti e non giustificano l'applicazione retroattiva al procedimento in esame, richiamando il principio tempus regit actum per le norme processuali.

  • art. 24 Cost., art. 27, secondo comma, Cost., art. 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa come diritti costituzionali (diritto di difesa, principio della personalità della pena, giusto processo). La Corte ha ritenuto che le disposizioni processuali impugnate non ne violano i contenuti: regolano modalità procedurali bilanciate con la necessità dell'efficienza del servizio giustizia e lasciano preservati rimedi e garanzie (es. possibilità di restituzione in termine, rescissione).

Massime di principio

  • La previsione di un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, è requisito formale che può rendere inammissibile un appello proposto dal difensore in assenza di tale mandato: occorre sempre verificare che il mandato sia stato rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenga gli elementi richiesti.
  • Le disposizioni che regolano le modalità di esercizio delle impugnazioni sono normalmente considerate regole processuali e non in contrasto con il diritto di difesa o con i principi costituzionali quando non impediscono l'accesso a rimedi (es. restituzione in termine, rescissione). Le censure di incostituzionalità su tale base sono difficilmente accolte.
  • Le modifiche processuali entrate in vigore successivamente all'impugnazione si applicano, secondo il principio tempus regit actum, di norma solo agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore; la deroga per applicare la norma più favorevole è limitata e non opera automaticamente per tutte le norme processuali.
  • Nel caso di imputato irreperibile, è importante attivare tempestivamente ed efficacemente i rimedi straordinari (restituzione nel termine, rescissione del giudicato) dimostrando l'incolpevole difetto di conoscenza della sentenza; l'irreperibilità può semplificare la prova di tale incolpevolezza.
  • Per i difensori: nelle ipotesi di processi celebrati in absentia o con imputati assenti/irreperibili, è buona prassi ottenere sempre un mandato specifico post-sentenza con elezione di domicilio e custodire documentazione di ogni comunicazione e notifica, onde evitare inammissibilità formali dell'impugnazione.

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