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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29877/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Gela che ha riconosciuto l'indulto per alcune delle loro condanne ma non ha pronunciato sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Sostengono che, una volta estinte le pene ostative per effetto dell'indulto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, anche applicando analogicamente l'art. 671, comma 3, c.p.p., come permesso dalla giurisprudenza in casi di estinzione delle cause ostative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'analogia invocata: le Sezioni Unite hanno affermato che solo la revoca per abolitio criminis o la dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 673 c.p.p.) producono la completa cessazione di tutti gli effetti penali di una condanna e consentono al giudice dell'esecuzione di applicare la sospensione condizionale in sostituzione dell'effetto revocatorio. L'indulto, invece, estingue la pena e ne ferma l'espiazione ma non ha efficacia ablativa sugli altri effetti penali derivanti dalla condanna (come l'ostacolo alla sospensione condizionale). Pertanto non è possibile estendere l'art. 671, comma 3, c.p.p. al caso di estinzione per indulto. Per effetto del rigetto la Corte ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte esclude che la disposizione possa essere applicata per analogia nei casi non espressamente previsti; non può essere estesa all'ipotesi di estinzione della pena per indulto.

  • art. 673, cod. proc. pen.

    Regola la revoca della condanna per abrogazione della norma incriminatrice o per dichiarazione di illegittimità costituzionale; in tali casi la revoca elimina tutti gli effetti penali della sentenza e consente al giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti conseguenti (tra cui la concessione della sospensione condizionale quando l'ostacolo originario viene meno).

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena utili per la concessione della sospensione condizionale; nel giudizio di cognizione l'esistenza di condanne eccedenti questi limiti può costituire causa ostativa alla sospensione.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 14

    Vieta l'estensione per analogia delle leggi che costituiscono eccezioni a regole generali; è richiamato per escludere l'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 4687/2005 e altre pronunce citate)

    Le Sezioni Unite precisano che solo la revoca per abolitio criminis o per illegittimità costituzionale produce la completa rimozione degli effetti penali della condanna; la giurisprudenza è utilizzata per distinguere l'effetto dell'indulto da quello della revoca e per negare l'analogia invocata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • L'indulto estingue la pena e interrompe l'espiazione ma non cancella automaticamente tutti gli altri effetti della condanna: gli ostacoli che derivano "ope legis" dalla sentenza (es. per la sospensione condizionale) possono rimanere in vita.
  • Solo la revoca della condanna per abrogazione del reato o per dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 673 c.p.p.) comporta la completa cessazione degli effetti penali e apre la strada al giudice dell'esecuzione per applicare benefici come la sospensione condizionale.
  • L'art. 671, comma 3, c.p.p. non può essere applicato per analogia oltre i casi espressamente previsti: l'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale impedisce di estendere eccezioni a regole generali.
  • Se in sede cognitiva la sospensione condizionale è stata negata per motivi ostativi derivanti da pene superiori ai limiti di legge, l'intervenuto indulto non costituisce di per sé una base sufficiente per ottenere la sospensione; occorre valutare la rilevanza giuridica del tipo di estinzione intervenuta.
  • Chi intende ottenere effetti sostanziali diversi (es. rimozione di tutti gli effetti della condanna) dovrebbe valutare la possibilità di azioni o rimedi che mirino alla revoca/annullamento della condanna nelle ipotesi previste dalla legge (es. abrogazione del reato o declaratoria di illegittimità costituzionale), non la mera estinzione della pena per indulto.
  • Nel proporre ricorso va considerato il rischio di condanna alle spese (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato.

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