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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3901/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria (eseguita a fini estradizionali) con gli arresti domiciliari. Contestava la sussistenza e l'attualità del pericolo di fuga, deducendo assenza di riscontri concreti: residente in Ucraina fino al 2022, trasferito in Italia per la guerra, domicilio certo e regolare contratto di affitto, assenza di precedenti, perquisizione negativa, assenza di risorse e uso di falsi documenti. Ha inoltre eccepito che la procedura estradizionale riguarda fatti del 2009 e che lo Stato richiedente (Nebraska) ha reintrodotto la pena di morte nel 2016, facendo valere il rischio che l'estradizione possa esporlo a tale pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto ammissibile il sindacato di legittimità (solo per violazione di legge) e ha confermato che la Corte di appello ha correttamente valutato, in chiave prognostica e con riferimento alla finalità estradizionale, elementi concreti sintomatici del pericolo di fuga: la pendenza di un procedimento negli USA da oltre 10 anni con apparente elusione della giustizia, l'esistenza di appoggi e contatti di livello elevato allegati nella richiesta estradizionale, e i legami del ricorrente con la zona di Donetsk che renderebbero difficile il suo rintraccio. Ha escluso che la censura sulla motivazione potesse essere esaminata ai sensi di cassazione se si configura come mera contestazione di valutazione dei fatti. Quanto alla doglianza sulla pena di morte, il motivo è stato dichiarato inammissibile (non dedotto in sede di merito) e comunque manifestamente infondato, non risultando che i fatti per cui è richiesta l'estradizione siano puniti con pena capitale nello Stato richiedente; la Corte ha richiamato il principio di specialità ex art. 16 del trattato bilaterale come garanzia ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Regola la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; qui richiamato per la formulazione sintetica del ricorso conforme alle disposizioni di attuazione

  • art. 274, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 274, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari: richiamata in relazione alla valutazione del pericolo di fuga come requisito per la misura carceraria

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Previsione delle forme di impugnazione in materia cautelare, citata nel contesto del ricorso contro l'ordinanza

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'impugnazione delle ordinanze cautelari; richiamata come quadro procedurale

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi di estradizione e le relative garanzie; invocata dal ricorrente in relazione al rischio di pena capitale

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) c.p.p.

    Prevede i motivi di annullamento per vizio della motivazione; la Corte ricorda che in cassazione non è sindacabile l'illogicità manifesta se non si tratta di motivazione inesistente o apparente

  • art. 16 Trattato bilaterale di estradizione Italia - Stati Uniti

    art. 16 del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e USA

    Principio di specialità: la persona estradata non può essere perseguita o detenuta per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione; usato come garanzia contro il pericolo della pena capitale per reati non indicati nella domanda

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari a fini estradizionali il giudice valuta il pericolo di fuga in chiave prognostica rispetto alla finalità estradizionale; rilevano elementi concreti tratti dalla vita dell'estradando (pregresse elusioni della giustizia, durata e pendency del procedimento estero, reti di appoggio e legami territoriali).
  • In cassazione il controllo sui provvedimenti cautelari è limitato a questioni di violazione di legge e motivazione inesistente o meramente apparente; non sono ammessi sindacati di merito sulla valutazione degli elementi di fatto e della loro ponderazione.
  • La mera contestazione della significatività degli elementi che il giudice di merito ha valutato equivale a una censura sulla motivazione non reclamabile in cassazione se quegli elementi risultano effettivamente considerati nel provvedimento.
  • Le doglianze nuove non esaminate dal giudice di merito (es. rischio di pena di morte) sono, di regola, inammissibili in cassazione se non erano state dedotte in primo grado o in appello; inoltre occorre fornire allegazioni concrete e specifiche per sostenere il rischio di pena capitale.
  • Il principio di specialità previsto dal trattato bilaterale costituisce una ulteriore garanzia per l'estradando contro il rischio di essere perseguito per reati diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata accordata.

Testo integrale

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