Sentenza del 02/03/2020 n. 5640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva del soggetto che aveva proposto il ricorso (F. s.r.l.), in quanto cancellato dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella M. S.p.A.; la M. S.p.A. contestava che la cancellazione non potesse produrre efficacia estintiva precludendo la legittimazione, che la costituzione della M. S.p.A. nel giudizio di primo grado avrebbe sanato il difetto e che si erano violati vari articoli del codice civile, norme processuali e principi costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la F. s.r.l. fosse stata cancellata dal registro delle imprese (5/12/2007) e quindi estinta al momento della proposizione del ricorso, con conseguente carenza di legittimazione ad agire. Pur richiamando il principio di continuità sancito dall'art. 2504-bis cod. civ., la Corte ha osservato che la lite, essendo stata incardinata da un soggetto estinto, risultava inammissibile per difetto di legittimazione; le argomentazioni di merito svolte dai giudici di merito sono state considerate rese ad abundantiam e ininfluenti ai fini della decisione. Condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate (euro 13.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
La cancellazione dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società; la norma è stata interpretata nel senso che la cancellazione coincide con l'estinzione della società cancellata.
art. 2504-bis cod. civ.
Introduce il principio di continuità nella fusione: la società risultante o incorporante assume diritti e obblighi delle società partecipanti e prosegue i rapporti anche processuali anteriori; tuttavia, quando la società incorporata è già stata cancellata/estinta al momento dell'impugnazione, la legittimazione attiva per proporre il ricorso deve essere in capo al soggetto incorporante.
d.lgs. n.6 del 17/01/2003
Riforma il regime della cancellazione dal registro delle imprese rendendola costitutiva dell'estinzione; la Corte applica tale principio per affermare l'inesistenza del soggetto che ha proposto il ricorso.
art. 10 d.lgs. n.546/1992
Stabilisce che la parte ricorrente si identifica con il soggetto passivo dell'imposizione tributaria: per avere legittimazione deve esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Motivazione formale del ricorso per Cassazione (violazione di legge) invocata dalla ricorrente; la Corte però ha ritenuto infondate le violazioni dedotte rispetto alla legittimazione attiva.
art. 75 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente come norma relativa alla sanatoria di vizi processuali; la Corte ha ritenuto che la costituzione della M. S.p.A. nel corso del giudizio non potesse sanare la mancata esistenza dell'originario ricorrente al momento della proposizione dell'impugnazione.
art. 276 cod. proc. civ.
Invocato in relazione ai limiti della pronuncia di merito quando sussiste un vizio pregiudiziale di legittimazione; la Corte ha sottolineato che i giudici di merito non potevano sorvolare sull'inammissibilità per carenza di legittimazione e che le argomentazioni di merito erano state rese ad abundantiam.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente come violati in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna lesione del contraddittorio tale da giustificare la riqualificazione della legittimazione attiva.
Massime di principio
- Per proporre un ricorso/note introduttive in materia tributaria il soggetto deve esistere al momento della proposizione: una società cancellata dal registro delle imprese per fusione/incorporazione è estinta e non ha legittimazione ad agire.
- La fusione per incorporazione, secondo l'art. 2504-bis, trasferisce diritti e obblighi alla società incorporante e garantisce la continuità dei rapporti; tuttavia, se l'atto di impugnazione è stato sottoscritto o depositato da una società già estinta, la controversia è inammissibile e la parte operante avrebbe dovuto essere l'incorporante.
- La costituzione in giudizio dell'incorporante può sanare vizi di rappresentanza o di capacità processuale in alcuni casi, ma non può retroagire a validare un atto introduttivo compiuto da un soggetto inesistente al momento della proposizione; quindi è fondamentale verificare la titolarità e l'esistenza del soggetto all'atto dell'impugnazione.
- Se il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, le eventuali argomentazioni di merito rese ad abundantiam non incidono sulla decisione principale: l'impugnazione deve mirare alla statuizione pregiudiziale, mentre il sindacato sulle considerazioni meritorie rese 'ad abundantiam' è ininfluente e spesso privo di interesse.
- Prima di proporre ricorsi tributari, verificare con attenzione le date (atto impositivo, atto di fusione/incorporazione, cancellazione dal registro e deposito dell'impugnazione) per individuare correttamente il soggetto legittimato e per evitare inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Nei casi di fusioni/cessazioni consultare l'atto notarile e l'iscrizione/cancellazione nel registro delle imprese: la sequenza temporale degli eventi è determinante per la valutazione della legittimazione ad impugnare.
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