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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Catania, Sezione 1

Per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento parziale previo accoglimento della domanda cautelare - dell'Ordinanza n. 5 del 23 gennaio 2026 emanata dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente di Catania, pubblicata in data 23 gennaio 2026 sul Portale Demanio Marittimo della Regione Siciliana, limitatamente all'art. 4 dell'ordinanza medesima, nella parte in cui dispone: «alla ditta M.E.C. Auto di Rossi Pietro & C. s.n.c. "Porto Rossi", autorizzata nei limiti di quanto disposto dall'art. 3 della presente Ordinanza, è fatto obbligo di chiudere il cancello istallato all'inizio dell'area demaniale fermo restando l'inibizione del traffico veicolare ai soggetti non contemplati all'art. 3 e di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità anche risarcitoria per danni alle persone ed alle cose dipendenti dal transito nell'area in argomento da parte di quanti non autorizzati»; - e, per quanto di ragione, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, nei limiti della sua incidenza sull'art. 4, l'eventuale istruttoria interna e gli atti endoprocedimentali che abbiano concorso alla formazione della clausola de qua.

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza regionale n. 5 del 23 gennaio 2026, limitatamente all’art. 4, nella parte in cui impone la chiusura di un cancello e solleva l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità, anche risarcitoria, per danni derivanti dal transito di soggetti non autorizzati nell’area demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento parziale dell’art. 4 dell’ordinanza regionale, previa sospensione cautelare, contestando in particolare la clausola con cui l’Amministrazione regionale si è sollevata da ogni responsabilità, anche risarcitoria, per i danni a persone e cose dipendenti dal transito nell’area da parte di soggetti non autorizzati. La difesa regionale ha chiesto il rinvio della trattazione cautelare per produrre documentazione trasmessa tardivamente; la ricorrente si è opposta, insistendo per la misura cautelare. Dall’ordinanza emerge inoltre la necessità di acquisire chiarimenti e documenti sulla disciplina dell’installazione e della gestione del cancello, inclusi eventuali atti autorizzativi o di revoca, nonché la documentazione richiamata dalla ricorrente ma non allegata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo adeguatamente tutelabili le esigenze delle parti mediante la rapida fissazione dell’udienza pubblica di merito e la sospensione parziale dell’atto. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris e periculum in mora con riferimento alla clausola che trasferisce sul concessionario del porto turistico adiacente, non concessionario dell’area interessata, i rischi derivanti dal transito di soggetti non autorizzati, sollevando l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità anche risarcitoria. La sospensione riguarda esclusivamente tale parte dell’art. 4. Restano fermi l’obbligo della ricorrente di chiudere il cancello, l’operatività della restante ordinanza e la possibilità per le amministrazioni, ciascuna secondo competenza, di adottare le misure necessarie alla tutela della pubblica incolumità. Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico sia dell’Amministrazione regionale sia della ricorrente, ordinando la produzione della documentazione rilevante e di chiarimenti sulla regolamentazione, installazione e gestione del cancello. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per la seconda udienza pubblica del gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione parziale dell’efficacia dell’atto, ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando sia configurabile un adeguato fumus boni iuris e un periculum in mora, il giudice può sospendere soltanto la parte del provvedimento amministrativo che produce il pregiudizio, lasciando ferme le restanti prescrizioni autonomamente operative.
  • Una clausola amministrativa che sollevi l’amministrazione da ogni responsabilità, anche risarcitoria, per danni connessi all’utilizzo di un’area pubblica può essere cautelarmente sospesa quando trasferisca i relativi rischi su un soggetto privato che non è concessionario dell’area interessata, in attesa dell’accertamento pieno della legittimità della clausola.
  • La sospensione cautelare di una clausola di esonero da responsabilità non impedisce all’amministrazione di mantenere o adottare, secondo competenza, misure autonome necessarie alla tutela della pubblica incolumità.
  • La richiesta di rinvio della trattazione cautelare per consentire all’amministrazione di produrre documentazione tardiva può essere respinta quando le esigenze difensive siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, la sospensione interinale della parte pregiudizievole dell’atto e la disposizione di specifici incombenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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