Sentenza n. 15998/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 10137/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 500 euro annui oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 10137/2025, pubblicata il 14 ottobre 2025, notificata ai fini esecutivi il 14 maggio 2026 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero ad attribuire la Carta per il valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero; quest’ultimo si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di chiarimenti dell’Amministrazione sull’allegato inadempimento, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa esecutiva. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto allo stato la penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero a pagare 800 euro di spese, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico annuale tramite Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione…
Il titolo da eseguire comprende interessi o rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il TAR ha verificato che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione dopo la notificazione del titolo.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003
risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
La disposizione è indicata come fonte modificativa del termine di 120 giorni la cui scadenza è stata accertata quale presupposto dell’ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR individua nell’art. 113, comma 2, c.p.a. la base della propria competenza a conoscere dell’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la decisione del ricorso per ottemperanza e per l’adozione delle misure esecutive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: il giudice deve assicurarne l’attuazione nei termini risultanti dal titolo.
- Quando l’Amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta sulla base degli elementi allegati dal creditore.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all’Amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissandogli un termine per provvedere, anche subordinando il suo intervento a una richiesta della parte interessata.
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