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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2491

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2491 della Commissione, del 16 settembre 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R2491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. La modifica tiene conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in particolare di nuovi focolai in Polonia e dei conseguenti riesami delle zone di restrizione. L'intervento sostituisce integralmente l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente regolamento, in particolare alle zone soggette a restrizioni I, II e III delimitate per effetto della situazione epidemiologica della peste suina africana. Incide su suini detenuti e selvatici, nonché sui relativi movimenti e prodotti, nei territori interessati di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania e Romania; non introduce un regime generale UE, ma aggiorna la mappatura geografica delle restrizioni già previste dal regolamento (UE) 2023/594. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento interviene sul sistema UE di contenimento della peste suina africana disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando l'elenco delle zone soggette a restrizioni in funzione dell'evoluzione epidemiologica più recente. Il provvedimento si fonda sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e richiama la necessità di adeguare rapidamente le delimitazioni territoriali per contenere la diffusione della malattia.

Contesto e finalità

La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e può produrre effetti gravi sia sulla popolazione animale sia sulla redditività degli allevamenti, incidendo anche sui movimenti delle partite e sulle esportazioni. La Commissione sottolinea che le zone soggette a restrizioni I, II e III devono riflettere la situazione epidemiologica dell'Unione, tenendo conto del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientifici e delle norme WOAH.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

Il cuore dell'intervento consiste nella sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594. Tale allegato contiene la nuova mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III, suddivise per Stato membro e, al loro interno, per territori amministrativi o porzioni di territori delimitate con precisione. Le modifiche risultano particolarmente estese per la Polonia, alla luce dei nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici registrati nel settembre 2024, soprattutto nelle regioni della Pomerania occidentale e della Pomerania.

Criteri di delimitazione e motivazione epidemiologica

La Commissione indica che la definizione delle nuove zone deve basarsi non solo sui focolai specifici, ma anche sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione e sulla continuità territoriale delle aree infette o a rischio. Vengono richiamati gli orientamenti sulla peste suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri, nonché il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. In questa prospettiva, il regolamento mira ad adattare le restrizioni alla dinamica concreta della malattia, prevenendo la propagazione verso aree contigue.

Stati membri e aree interessate

L'allegato aggiornato enumera zone soggette a restrizioni in numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania e Romania. Le delimitazioni sono molto dettagliate e possono interessare interi territori regionali oppure singoli comuni, distretti, quartieri o frazioni, con distinzione fra aree in zona I, II e III a seconda del livello di rischio e dell'evoluzione sanitaria.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti immediati sull'assetto delle restrizioni applicabili nei territori elencati. In concreto, gli operatori della filiera suinicola e le autorità nazionali devono fare riferimento alla nuova versione dell'allegato I per verificare i vincoli di movimentazione e di gestione sanitaria nelle aree interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. La sostituzione aggiorna la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III sulla base della situazione epidemiologica della peste suina africana.

Criteri e presupposti della revisione delle zone

I considerando richiamano che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi contenuti negli orientamenti della Commissione e degli Stati membri, nonché sulle norme internazionali WOAH e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali. Il provvedimento evidenzia in particolare nuovi focolai in Polonia in suini selvatici e la necessità di ridefinire i confini per garantire continuità territoriale e adeguate misure di gestione del rischio.

Applicazione territoriale delle restrizioni

L'allegato I, come sostituito, elenca in dettaglio le zone soggette a restrizioni I, II e III per singolo Stato membro e, nei casi pertinenti, per regioni, province, distretti, comuni, parrocchie o porzioni di territorio. Le aree riguardano numerosi territori di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania e Romania, con descrizioni puntuali dei confini e delle porzioni incluse in ciascuna zona.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimentazione di animali e prodotti di origine animalecontrollo delle malattie animalimercato interno

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