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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento quanto ad entrambi i ricorsi RR.GG. n. 964 del 2024 e n. 970 del 2024: del provvedimento del Ministero dell’Interno Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Liguria 18.10.2023, n. 20894, recante il nulla osta condizionato di fattibilità ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 26/06/2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), rilasciato su istanza della società controinteressata Superba s.r.l. per la realizzazione di un nuovo deposito di prodotti chimici e petrolchimici a Ponte Somalia nel Porto di Genova.

Giustizia amministrativa202400970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nulla osta condizionato di fattibilità rilasciato ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 105/2015 per la realizzazione di un nuovo deposito di prodotti chimici e petrolchimici nell'area di Ponte Somalia, nel Porto di Genova, unitamente agli atti istruttori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il nulla osta condizionato di fattibilità e gli atti istruttori relativi al progetto di delocalizzazione dei depositi costieri di prodotti chimici dalla zona di Genova Multedo all'area di Ponte Somalia. La controversia si inserisce in una vicenda già oggetto di precedenti giudizi, nei quali il TAR Liguria aveva annullato le deliberazioni dell'Autorità di Sistema Portuale concernenti la ricollocazione dei depositi e le conseguenti procedure urbanistiche, rilevando, tra l'altro, che la localizzazione di un nuovo impianto di prodotti petrolchimici non poteva essere consentita mediante mero adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale, occorrendo una variante sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 4, l. 84/1994. Le ricorrenti hanno chiesto il rinvio o la sospensione facoltativa dei giudizi in attesa della definizione degli appelli proposti contro le precedenti sentenze, poiché l'eventuale conferma di tali decisioni avrebbe potuto determinare il superamento della situazione di fatto e la sopravvenuta carenza di interesse nei presenti giudizi. Nel giudizio relativo a una delle ricorrenti, la controinteressata ha inoltre depositato, pochi giorni prima dell'udienza, una nuova nota dell'Autorità di Sistema Portuale; la ricorrente ha eccepito la tardività del deposito e chiesto un termine per esaminarla e difendersi.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, ravvisando una connessione oggettiva, poiché aventi a oggetto i medesimi provvedimenti e fondati sugli stessi motivi, nonché una parziale connessione soggettiva. Non ha deciso nel merito le censure contro il nulla osta. Ha ritenuto doveroso rinviare la trattazione perché il deposito di un nuovo documento, effettuato in prossimità dell'udienza, accompagnato dalla richiesta della parte di un termine a difesa, imponeva il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. La decisione immediata avrebbe potuto integrare una violazione del contraddittorio, rilevante nel giudizio di impugnazione quale motivo di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 22 luglio 2026. Il TAR non si è pronunciato sulla richiesta di sospensione facoltativa né sull'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o per ragioni soggettive, quando possano essere decisi con un'unica sentenza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dalle ricorrenti quale fondamento dell'istanza di rinvio o sospensione del giudizio in relazione alla pendenza di giudizi pregiudiziali.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti quale fondamento della sospensione facoltativa in presenza di un distinto giudizio ritenuto pregiudiziale.

  • art. 105 c.p.a.

    Il TAR richiama la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa come motivo espresso di rimessione al primo giudice nel giudizio di impugnazione.

  • art. 17 d.lgs. 105/2015

    Disciplina il nulla osta di fattibilità relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; costituisce la base normativa del provvedimento impugnato.

  • art. 5, comma 4, l. 84/1994

    Secondo le precedenti sentenze richiamate nell'ordinanza, la localizzazione di un nuovo impianto di prodotti petrolchimici richiede una variante sostanziale del piano regolatore portuale, non essendo sufficiente un mero adeguamento tecnico-funzionale.

Massime di principio

  • Quando, prima dell'udienza, una parte deposita un nuovo documento e l'altra chiede un termine per esaminarlo e difendersi, il giudice deve rinviare la trattazione per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa; la decisione immediata può determinare una violazione processuale rilevante ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
  • La riunione ex art. 70 c.p.a. è ammissibile quando più ricorsi riguardano i medesimi provvedimenti e sono fondati sugli stessi motivi, anche in presenza di una connessione soggettiva soltanto parziale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGrandi opere e infrastrutture strategiche
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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