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Sentenza

Sentenza n. 15575/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12312/2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 10508/2024.

Giustizia amministrativa202512852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 12312/2024, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 2 dicembre 2024, che aveva condannato l'amministrazione ad attribuirgli la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Ha documentato il passaggio in giudicato e l'inadempimento ministeriale, chiedendo l'esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione prodotta, incluso il certificato di passaggio in giudicato, dimostra i presupposti dell'actio iudicati e il Ministero non ha contestato che le statuizioni siano rimaste ineseguite. Il diritto già riconosciuto dal giudicato non può essere rimesso in discussione in sede di ottemperanza. Il Ministero deve attivare la Carta elettronica, per l'importo stabilito nel titolo e salvo che vi abbia già provveduto anche parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, dopo richiesta del ricorrente, provvederà nei successivi sessanta giorni il direttore generale competente, nominato commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché il ritardo non è stato ritenuto sufficiente a giustificarla ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a..

    L'azione di ottemperanza è ammissibile quando risultino documentati il passaggio in giudicato del titolo e i presupposti per attivarne l'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..

    La penalità di mora non è dovuta automaticamente per l'inadempimento: nel caso concreto il giudice l'ha esclusa perché il ritardo dell'amministrazione non era tale da giustificarla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo e della mancata esecuzione consente di ordinare all'amministrazione l'adempimento; i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato non sono nuovamente sindacabili.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, secondo la valutazione del giudice, il ritardo maturato dall'amministrazione non sia sufficiente a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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