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Sentenza

Sentenza n. 5717/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 2353/2024 del 27 marzo 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante buono elettronico Carta del docente, oltre interessi, e delle spese di giudizio all'avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e avvocato)

Prevale il privato

La controversia

La docente beneficiaria e l'avvocato antistatario hanno proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 2353/2024 del 27 marzo 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato e denunciandone l'inottemperanza da parte del Ministero. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte dei ricorrenti, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, di una penalità pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    Il responsabile della DGOSV è individuato quale commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, con facoltà di delegare un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'esistenza di ragioni ostative all'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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