Cassazione Civile, Sentenza n. 6518/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (padre)
La controversia
La figlia aveva ottenuto dal giudice di primo grado la condanna del padre al risarcimento del danno non patrimoniale, assumendo che questi avesse violato i doveri genitoriali. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 374/2017, accolse l’appello del padre e respinse la domanda perché ritenne non provata la condotta paterna suscettibile di risarcimento, reputando che le prove orali addotte dall’attrice avessero natura di testimonianze de relato actoris. La figlia propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2 e 30 Cost., degli artt. 147, 148, 155, 315-bis, 2059, 2697 e 2909 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. 27 maggio 1991, n. 176 e dell’art. 24 della Carta di Nizza, nonché l’omesso esame di fatti decisivi. Sostenne, in particolare, che l’onere di provare l’adempimento dei doveri genitoriali spettasse al padre; contestò l’affermazione relativa al luogo di lavoro di quest’ultimo, richiamando un accertamento contenuto in una sentenza del Tribunale di Alessandria passata in giudicato; e censurò la valutazione delle deposizioni, affermando che alcune derivavano da quanto appreso dalla madre e che altre erano basate su conoscenza diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la doglianza relativa alle prove non considerate integrasse il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non è sufficiente quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato. Le ulteriori censure, pur formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la lesione dei diritti inviolabili della persona nell’ambito familiare può concorrere con la violazione dei doveri familiari e fondare responsabilità aquiliana, ma che l’illecito endofamiliare resta soggetto alle ordinarie regole probatorie della responsabilità extracontrattuale: chi domanda il risarcimento deve provare anche la condotta illecita, oltre al danno e al nesso causale. La Corte d’appello aveva dunque correttamente applicato tali regole escludendo che fosse stata provata la condotta del padre suscettibile di risarcimento. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito l’intimato. La Corte ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il vizio di omesso esame non ricorre per il solo fatto che il giudice non abbia menzionato o valutato ogni elemento istruttorio, se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione.
art. 2043 c.c.
E’affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell’art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
Nell’azione risarcitoria extracontrattuale il danneggiato deve provare danno, nesso causale e condotta illecita, colposa o dolosa, del danneggiante. La regola vale anche per l’illecito endofamiliare.
art. 2697 c.c.
l’illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all’interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell’area dell’illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilità ad esso correlata.
La responsabilità per illecito endofamiliare è extracontrattuale e non comporta un’inversione delle regole ordinarie sull’onere della prova; chi agisce deve provare gli elementi costitutivi della responsabilità.
art. 2 Cost.
il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile
La dignità e la personalità di ciascun componente della famiglia sono diritti inviolabili, suscettibili di tutela anche mediante gli strumenti generali della responsabilità civile.
artt. 29 e 30 Cost.
dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana
La tutela propria del diritto di famiglia non esclude la concorrente tutela aquiliana quando la violazione dei doveri familiari leda diritti costituzionalmente garantiti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La lesione dei diritti inviolabili della persona commessa nell’ambito delle relazioni familiari può integrare responsabilità aquiliana concorrente con le conseguenze previste dal diritto di famiglia; l’appartenenza della vittima al nucleo familiare non esclude la tutela generale dei diritti della persona.
- L’illecito endofamiliare, in quanto illecito extracontrattuale, è soggetto alle ordinarie regole probatorie: chi domanda il risarcimento deve provare la condotta illecita, il danno e il nesso causale, senza che la deduzione della violazione dei doveri familiari trasferisca automaticamente sul convenuto l’onere di dimostrarne l’adempimento.
- La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra, da sola, omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione delle prove sotto la forma di una denuncia di violazione di legge quando la decisione di merito è fondata sul prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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