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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19972/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Non risulta dal testo la qualificazione giuridica del reato contestato, oltre al riferimento fattuale alla fuga dall'alt dei carabinieri.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta di fuga: l'imputato avrebbe eluso l'alt dei carabinieri, circostanza valorizzata dai giudici di merito per ritenere la pericolosità della condotta. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già dedotte e disattese in appello, con motivazione ritenuta corretta e immune da manifeste illogicità. Sono state considerate inammissibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio: il diniego delle circostanze attenuanti generiche non risultava devoluto con l'atto di appello, mentre la recidiva era già stata specificamente motivata in primo grado e la sentenza impugnata vi aveva fatto espresso rinvio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure sul trattamento sanzionatorio che introducano questioni non devolute con l'atto di appello.
  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando la motivazione sul punto sia già stata specificamente resa in primo grado e la sentenza di appello vi abbia fatto espresso rinvio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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