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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento (non conosciuto) con cui – come emerso dalla relazione della Questura di Firenze depositata il 31.12.2024 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel giudizio proposto dal ricorrente ex art. 116 c.p.a. avanti al T.A.R. Toscana n.r.g. 1786/2024 – la suddetta Questura ha proceduto, in data 16.02.2023, all’archiviazione del permesso di soggiorno nr. I16876608 emesso in favore del ricorrente in data 25.11.2021 (con scadenza 3.11.2022), nonché – se e in quanto occorrer possa – della suddetta relazione; - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi.

Giustizia amministrativa202500620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento di archiviazione né degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della fattispecie nel suo complesso.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento non conosciuto di archiviazione di un permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, non conosciuto direttamente, con cui la Questura di Firenze avrebbe archiviato in data 16 febbraio 2023 il permesso di soggiorno rilasciato il 25 novembre 2021, con scadenza il 3 novembre 2022. L'esistenza dell'archiviazione era emersa dalla relazione depositata dalla Questura in altro giudizio proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il ricorso era diretto all'annullamento dell'archiviazione, della relazione e degli ulteriori atti presupposti, successivi o connessi. Nel corso del giudizio, con nota difensiva del 26 settembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato per descrivere il precedente giudizio nel quale era stata depositata la relazione della Questura da cui era emersa l'archiviazione del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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