Sentenza n. 780/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota (prot. n. 0023966/18.06.2021) del 16.06.2021 del Comune di Brindisi – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Suap, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo pec il 18.06.2021, avente ad oggetto: “Accadueo Srl - progetto per la posa di ombreggianti e ombrelloni su proprietà privata (per il periodo estivo dell'anno 2021), a supporto dello stabilimento balneare denominato “Guna Beach”, nonché del richiamato parere (prot. n. 60402 dell'8.06.2021) del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, a firma del Dirigente del Settore avente ad oggetto: “Istanza Suap pec. prot. n. 58577 del 3.06.2021 – Ditta Accadueo Srl – Cila per la posa di ombreggianti e ombrelloni su proprietà privata. Rif. Pratica Suap: 02582610743-18052021-1939, nonché della nota (Rif. comunicazioni prot. n. 27546/07.07.2021, comunicazione prot. n. 0027724 del 7.07.2021) del 29.06.2021 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Suap del Comune di Brindisi avente ad oggetto: “Accadueo Srl. - Cila per la posa di ombreggianti e ombrelloni su proprietà privata (per il solo periodo estivo dell'anno 2021), a supporto dello stabilimento balneare denominato “Guna beach”. Procedimento automatizzato del Dpr 160/2010 – Rif. Pratica 02130350743 - 09062021-0938. Provvedimento di divieto a iniziare o proseguire i lavori) e del richiamato parere contrario del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi (nota prot. n. 67020 del 25.06.2021) avente ad oggetto: “Istanza Suap pec prot. n. 65839 del 23/06/2021 – Ditta Accadueo Srl – Progetto per la posa di ombreggianti e ombrelloni su proprietà privata (per il solo periodo estivo dell'anno 2021), nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, a supporto dello stabilimento balneare denominato “Guna Beach” ubicato nel comune di Brindisi in contrada Apani. Variante alla Cila trasmessa con pec prot. n. 58577 del 3/06/2021 Rif. Pratica Suap: 09062021 - 0938” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali di divieto di iniziare o proseguire i lavori relativi alla posa stagionale di ombreggianti e ombrelloni, nonché i pareri urbanistici contrari presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti del Comune di Brindisi relativi a una CILA e al progetto per la posa, su proprietà privata e per il periodo estivo, di ombreggianti e ombrelloni a supporto di uno stabilimento balneare. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'avvocato munito dei necessari poteri e dal legale rappresentante, notificata al Comune il 14 aprile 2026, almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Comune non si è opposto alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Ha ritenuto integrati i presupposti formali e temporali della rinuncia: dichiarazione depositata in giudizio, sottoscritta dalla parte e dal difensore, notificata tempestivamente alla controparte e non opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue»
La rinuncia determina l'estinzione del processo quando è validamente dichiarata e depositata, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, purché la dichiarazione sia depositata presso la segreteria o resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il processo deve essere dichiarato estinto.
- In caso di rinuncia, il rinunciante è normalmente tenuto alle spese degli atti di procedura compiuti, ma il giudice può compensarle integralmente valutate le circostanze concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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