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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26390/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'annullamento del lodo arbitrale che l'aveva riconosciuta vittoriosa e aveva affermato la responsabilità dei Ministeri per inadempimento contrattuale relativo a concessioni per la raccolta di scommesse ippiche (bando 11 maggio 2000, 671 concessioni). L'Agenzia sosteneva che la diffusione di reti illegali e operatori esteri e i ritardi nell'attivazione di scommesse a quota fissa, telefoniche e telematiche avevano alterato l'equilibrio contrattuale (eccezione ex art.1460 c.c.) e che pertanto i Ministeri dovevano risarcire i danni. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il lodo ritenendo la controversia di competenza esclusiva del giudice amministrativo (interessi legittimi e valutazioni discrezionali della p.a.). La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su due motivi: carenza di motivazione per relationem della sentenza di appello e vizio di giurisdizione (la controversia attiene a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi, essendo questione della fase esecutiva della concessione).

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha respinto il primo motivo (ha ritenuto legittimo l'uso della motivazione per relationem poiché la sentenza di appello esponeva in modo chiaro le ragioni della decisione) e ha accolto il secondo motivo: ha affermato che le domande proposte dalla ricorrente riguardavano l'adempimento/inadempimento degli obblighi contrattuali nella fase esecutiva della concessione e quindi attenevano a diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, arbitrabili. Ne è conseguito che la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per esaminare nel merito l'impugnativa del lodo; alla corte di merito è demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Richiamato quale base per l'eccezione di impossibilità sopravvenuta o per la rideterminazione dell'obbligazione contrattuale (fattori di mercato che avrebbero reso non dovute le prestazioni patrimoniali). La Corte ha riconosciuto che le doglianze attengono a obblighi contrattuali ed effetti risarcitori.

  • Costituzione

    art. 111 Cost. (citato come art. 11 [rectius 111] nella sentenza)

    Riferimento al corretto esercizio del diritto di difesa e motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione per relationem rispetto agli obblighi costituzionali di giusto processo.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto ammissibile il rinvio per relationem purché le ragioni della decisione risultino chiare e attribuibili all'organo giurisdizionale.

  • Decreto legislativo n. 80/1998

    art. 33 d.lgs. n. 80/1998 (come modificato)

    Citato dalla parte resistente originaria per sostenere la competenza del giudice ordinario sulle controversie relative a indennità, canoni e corrispettivi delle concessioni; la Corte ha analizzato il confine tra competenza amministrativa ed ordinaria in relazione a tale disciplina.

  • Legge n. 205/2000

    art. 7, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 2 (poi trasfuso in art.12 c.p.a.)

    Riferimento alle modifiche competenziali operate sulla materia delle concessioni: la Corte ha richiamato la disciplina per valutare la devoluzione delle controversie e la possibilità di ricorrere all'arbitrato rituale.

  • Codice del processo amministrativo (c.p.a.)

    art. 12 c.p.a.; art. 133, lett. c) c.p.a.

    Art.133 lett. c) individua controversie di competenza esclusiva del giudice amministrativo (concessioni di pubblici servizi, escluse controversie su indennità/corrispettivi). Art.12 disciplina la possibilità di devolvere in arbitrato rituale controversie concernenti diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo. La Corte ha interpretato che, quando la controversia riguarda l'adempimento contrattuale nella fase esecutiva, si tratta di diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione ordinaria/arbitrale.

  • Decreto legislativo n. 104/2010

    art. 12 d.lgs. n. 104/2010

    Riferimento alla possibilità generalizzata di deferire in arbitrato rituale certe controversie; citato per sostenere la validità della compromissione arbitrale anche in materie in precedenza ritenute di giurisdizione esclusiva del G.A.

  • Convenzione tra le parti (contratto di concessione)

    art. 15 della convenzione

    Il patto contrattuale prevedeva l'arbitrato per "tutte le controversie" riguardanti esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione; la Corte ha ritenuto che il petitum ricondotto a obblighi contrattuali rientri nella sfera arbitrale prevista dalla clausola.

Massime di principio

  • Nelle concessioni di pubblici servizi la distinzione fondamentale è tra questioni che attengono alla fase di aggiudicazione/atti autoritativi (interessi legittimi, competenza del giudice amministrativo, in genere non arbitrabili) e questioni relative alla fase esecutiva del rapporto (adempimento/inadempimento, effetti risarcitori: diritti soggettivi, competenza del giudice ordinario e arbitrabili).
  • La devoluzione in arbitrato delle controversie è valida quando il nucleo della domanda riguarda obblighi contrattuali e diritti soggettivi del concessionario, anche se la controparte è una pubblica amministrazione.
  • Se la controversia censura l'uso di poteri autoritativi o atti amministrativi incidenti sul procedimento di affidamento (annullamento d'ufficio, provvedimenti amministrativi tipici), la giurisdizione resta del giudice amministrativo e la compromissibilità è esclusa.
  • La motivazione per relationem è ammissibile: il giudice può rinviare ad altra decisione propria o di altro organo purché renda comunque percepibili e chiaramente attribuibili le ragioni della decisione.
  • In caso di dubbio sulla natura della domanda (contrattuale vs. autoritativa) occorre esaminare il petitum e i quesiti proposti: se si chiede l'accertamento di inadempimenti contrattuali e risarcimenti, prevale la qualificazione come diritti soggettivi.

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