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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1195 , del 21 novembre 2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202500598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto un credito pecuniario e ordinato la riammissione in servizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (enti consortili)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino era stato condannato al pagamento di euro 22.258,16, oltre rivalutazione e interessi, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio e alla riammissione in servizio. Ha chiesto anche il riconoscimento di rivalutazione e interessi e la condanna al pagamento di una somma per l'ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio è emerso che il consorzio originario era stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025. Il ricorrente ha inoltre evocato in giudizio il Consorzio di Bonifica della Calabria, ritenendolo tenuto all'adempimento in ragione della riorganizzazione legislativa dei consorzi di bonifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino. Ha ritenuto che, dalla pubblicazione del provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni dell'ente sottoposto alla procedura, divieto applicabile anche al giudizio di ottemperanza per garantire la par condicio creditorum. Il ricorso è stato invece respinto nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria, ritenuto privo di legittimazione passiva sostanziale rispetto al credito pecuniario. Sebbene la legge regionale preveda il subentro del nuovo consorzio nei rapporti di lavoro, tale subentro riguarda il rapporto lavorativo e non si estende ai crediti pecuniari già maturati, anche quando derivino da un rapporto di lavoro. Il Consorzio di Bonifica della Calabria non è quindi subentrato nel rapporto obbligatorio oggetto del giudicato. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha esaminato la richiesta di esecuzione del giudicato e quella di condanna per il successivo ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la richiesta è stata assorbita dall'esito improcedibile e infondato del ricorso.

  • art. 36 l.r. Calabria n. 39/2023

    Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria...

    La disposizione disciplina la soppressione e la liquidazione dei consorzi esistenti, prevedendo commissari liquidatori e stabilendo che le procedure non concluse dopo la proroga siano definite dal Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata, mentre gli oneri delle liquidazioni restano a carico dei consorzi soppressi.

  • art. 304 d.lgs. n. 14/2019

    Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

    Estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dalle disposizioni richiamate e sostituisce l'autorità amministrativa, il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza agli organi della procedura giudiziale.

  • art. 150 d.lgs. n. 14/2019

    Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare... puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

    Il divieto di azioni esecutive individuali sui beni dell'ente sottoposto a procedura concorsuale impedisce anche la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, in funzione della tutela della par condicio creditorum.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione coatta amministrativa impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sui beni dell'ente sottoposto alla procedura; tale divieto si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario.
  • Il subentro previsto dalla legge regionale del nuovo ente nei rapporti di lavoro dell'ente soppresso non comporta, in assenza di una specifica previsione, il subentro nei rapporti obbligatori aventi a oggetto crediti pecuniari già maturati, anche se tali crediti derivano da un rapporto di lavoro.
  • La previsione secondo cui il nuovo ente definisce, con gestione separata, le procedure di liquidazione non concluse dopo la proroga dei commissari liquidatori non equivale a un'immediata successione generale nei debiti dell'ente soppresso.
  • Il divieto di esecuzione individuale durante la procedura concorsuale opera a tutela della par condicio creditorum e determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'ente assoggettato alla liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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