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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, relativa alla messa a disposizione delle somme per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 527/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva, lamentando la mancata esecuzione dell’obbligo dell’Amministrazione di mettere a disposizione le somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Nel corso del giudizio, dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha provveduto tardivamente all’erogazione delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto all’obbligo oggetto del giudizio dopo la proposizione del ricorso. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ravvisato l’evidente fondatezza della domanda, confermata dalla spettanza delle somme e dalla loro tardiva erogazione. Tuttavia, ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, costituisse comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate complessivamente in euro 800,00, sono state compensate per metà e poste per l’altra metà, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero quale parte soccombente virtuale, poiché il relativo obbligo legale non è compensabile dal giudice. È stata disposta la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Riconosce le somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente, la cui spettanza è stata ritenuta pacifica nel giudizio.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 92 c.p.c. quale fondamento del potere del giudice di regolare e, ricorrendone i presupposti, compensare in tutto o in parte le spese di giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni valutate dal giudice; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Pone il contributo unificato a carico della parte soccombente anche quando le spese processuali siano compensate; il relativo obbligo legale non è nella disponibilità del giudice quanto alla compensazione o alla misura.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso consente di individuare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, qualora la pretesa azionata risultasse fondata.
  • L’adempimento spontaneo e tardivo dell’Amministrazione può essere valutato come comportamento conciliativo e costituire ragione di compensazione parziale delle spese di lite, pur in presenza della soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
  • Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando il giudice disponga la compensazione totale o parziale delle spese processuali; tale obbligazione non può essere compensata né modificata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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