Cassazione Penale, Sentenza n. 35205/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Vita impugna la conferma della condanna per peculato (appropriazione di euro 10.000,00 dal libretto di risparmio cointestato ai Ciampi) deducendo: (i) violazione dell'art. 538 c.p.p. in relazione alla pronuncia di responsabilità in solido con Poste Italiane; (ii) vizio di motivazione e valutazione probatoria insufficiente a dimostrare la titolarità dell'atto e la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; (iii) errata qualificazione degli elementi formali (la distinta di prelevamento) ritenuta necessaria dall'imputato ai fini dell'uscita dei fondi e quindi impossibilità di configurare peculato piuttosto che appropriazione indebita o truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso contestasse solo la valutazione del merito probatorio senza indicare un vizio di motivazione manifesto, e ha confermato la qualificazione del fatto come peculato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la disponibilità giuridica del denaro è sufficiente (non serve la sola detenzione materiale) e che l'attività di raccolta del risparmio postale ha natura pubblicistica (D.P.R. n.144/2002) rendendo l'impiegato "incaricato di pubblico servizio". La condanna di primo e secondo grado (2 anni di reclusione, risarcimento solidale a favore delle parti civili complessivamente liquidato in euro 13.000,00 oltre interessi, con successivo riaccredito da parte di Poste Italiane) è stata di fatto confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per euro 4.650,00.
Norme richiamate
art. 538 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare presunte violazioni procedurali relative alla pronuncia di responsabilità civile in solido; la Corte ha osservato che, non essendo questa doglianza fatta valere dalla parte civile che chiederebbe l'estromissione, la Cassazione non può intervenire d'ufficio per modificarne le statuizioni civili.
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte conferma la qualificazione del reato come peculato, ritenendo che la nozione di possesso comprende anche la disponibilità giuridica del denaro; pertanto l'appropriazione di somme afferenti al risparmio postale integra il delitto di peculato quando commessa da incaricato di pubblico servizio.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Richiamato dal ricorrente in alternativa, la Corte non ha ritenuto applicabile la ricostruzione che escluda il peculato in favore della sola truffa o appropriazione indebita, per le ragioni connesse alla natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale e alla disponibilità giuridica dei fondi.
D.P.R. n. 144 del 2002, art. 2, comma 1, lett. b)
"attività di raccolta del risparmio postale"
Stabilisce che la raccolta del risparmio postale (libretti e buoni) ha natura pubblicistica; da ciò deriva che il dipendente postale che si appropria di somme di risparmio postale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e può essere perseguito per peculato.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018)
Richiamati come precedenti che affermano: (i) la nozione di possesso comprende la disponibilità giuridica; (ii) l'appropriazione di somme relative a prodotti di risparmio postale integra peculato quando commessa dall'impiegato postale; tali precedenti sono stati utilizzati dalla Corte per legittimare la qualificazione e la valutazione probatoria adottata dal giudice di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non riforma valutazioni di fatto e di prova salvo che ricorrano vizi specifici di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà); il mero dissenso sulla valutazione probatoria è inammissibile.
- Per il reato di peculato la nozione di possesso rilevante comprende la disponibilità giuridica del denaro, non solo la detenzione materiale; pertanto l'appropriazione di somme relative al risparmio postale può integrare il peculato.
- Le attività di raccolta del risparmio postale hanno natura pubblicistica (D.P.R. n.144/2002): il dipendente che si appropria di tali somme può essere qualificato "incaricato di pubblico servizio" e rispondere per peculato.
- Prove indirette e circostanze (registrazioni di sistema attribuibili a credenziali dell'impiegato, assenza di annotazioni amministrative, trasferimenti immediati di denaro su conti riconducibili all'impiegato, testimonianze su richieste di firme) possono formare un quadro probatorio sufficiente quando il giudice di merito le ritenga congrue e logicamente collegate.
- Se la parte civile o la responsabile civile non impugnano specifiche statuizioni civili in cassazione, la Corte non può modificare o estromettere d'ufficio tali statuizioni richieste da terzi; eventuali azioni di regresso tra datore di lavoro e dipendente restano separate rispetto al giudizio penale.
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