Sentenza n. 1250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00507/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 7-12 marzo 2013 con cui l’Ente Parco Nazionale del Circeo ha dichiarato improcedibile la richiesta di nulla osta relativa a un’istanza di condono edilizio per una nuova unità abitativa realizzata all’interno del parco nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell’Ente parco. In primo luogo hanno dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, sostenendo che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi avrebbe dovuto determinare l’annullamento del provvedimento e che la loro partecipazione procedimentale avrebbe consentito di dimostrare la realizzazione dell’immobile anteriormente al 1967. In secondo luogo hanno denunciato la violazione dell’art. 3, lett. b), della legge regionale n. 12/2004, il difetto di motivazione e di istruttoria sulla documentazione prodotta e sull’epoca di realizzazione dell’opera, sostenendo che l’indicazione dell’anno 2003 contenuta nell’istanza di condono fosse una mera dicitura imputabile al tecnico e che l’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004 avesse implicitamente abrogato le preclusioni al condono derivanti dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Infine hanno sostenuto l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla tutela paesaggistica, richiamando la presenza nella zona di numerosi manufatti abusivi analoghi o più gravi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato respinto perché la modifica dell’art. 21-octies introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, non è applicabile a un provvedimento adottato e impugnato nel 2013, in assenza di una disposizione transitoria retroattiva. Inoltre, la natura vincolata del provvedimento non è esclusa dalla necessità di accertare fatti, poiché la discrezionalità amministrativa riguarda la ponderazione degli interessi e non l’accertamento dei presupposti fattuali. Il secondo motivo è stato respinto perché gli appellanti non hanno fornito elementi probatori specifici idonei a dimostrare che il manufatto fosse stato realizzato anteriormente al 1967 e hanno contestato in modo generico e contraddittorio la dichiarazione contenuta nella stessa istanza di condono. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che l’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004 abbia abrogato implicitamente l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003: la disposizione del 2004 produce effetti esclusivamente penali, consentendo, alle condizioni previste, l’estinzione dei reati paesaggistici, ma non rimuove le preclusioni amministrative al condono edilizio né impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative. Anche l’ultimo motivo è stato respinto, poiché la tutela paesaggistica risponde a un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato e non impone all’amministrazione di indicare prescrizioni volte a rendere compatibile l’intervento abusivo. La presenza di altri abusi nella medesima zona non esclude l’interesse pubblico alla tutela, ma rende anzi più attuale l’esigenza di protezione. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi è valutata secondo la disciplina applicabile ratione temporis al procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La formulazione introdotta dalla legge n. 120/2020, che esclude l’applicazione della disposizione al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis, non si applica retroattivamente a provvedimenti adottati e impugnati nel 2013.
art. 3, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004, n. 12
È richiamato quale fondamento della preclusione al condono per interventi realizzati in aree vincolate a parco nazionale.
art. 1, comma 37, l. 15 dicembre 2004, n. 308
La compatibilità paesaggistica prevista dalla disposizione produce effetti esclusivamente penali, consentendo l’estinzione dei reati paesaggistici alle condizioni stabilite, senza rimuovere le sanzioni amministrative o le preclusioni al condono edilizio.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria ... qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ... dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ... in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione mantiene la preclusione amministrativa al condono per opere abusive realizzate su immobili vincolati, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.
art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
È il reato paesaggistico la cui estinzione può conseguire alla compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 21-octies l. 241/1990 introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, non si applica retroattivamente ai provvedimenti adottati e impugnati prima della sua entrata in vigore, in assenza di una specifica disposizione transitoria.
- La natura vincolata di un provvedimento amministrativo non è esclusa dalla necessità di svolgere accertamenti fattuali: la discrezionalità amministrativa riguarda la ponderazione comparativa degli interessi, non l’accertamento dei presupposti di fatto cui la legge collega l’esercizio del potere.
- La compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 1, comma 37, della l. n. 308/2004 opera esclusivamente sul piano penale, ai fini dell’estinzione dei reati paesaggistici, e non elimina le preclusioni amministrative al condono edilizio né le sanzioni amministrative.
- La presenza di un vincolo paesaggistico o ambientale e la non conformità dell’opera alle norme urbanistiche possono mantenere ferma la preclusione al condono edilizio prevista dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, anche dopo l’introduzione della disciplina sulla compatibilità paesaggistica.
- La tutela paesaggistica costituisce un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, sicché l’amministrazione non è tenuta, nell’esaminare un’opera abusiva, a indicare prescrizioni dirette a renderla compatibile con il vincolo. La presenza di altri abusi non esclude l’interesse pubblico alla tutela, ma può rendere più urgente l’esigenza di applicarla a tutte le opere abusive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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