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Sentenza

Sentenza n. 1585/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e contestuale termine del periodo di richiamo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale del 16 agosto 2024 con cui gli è stata comunicata la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e il termine del periodo di richiamo, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. Ha dedotto la violazione della legge n. 122/2010, della legge n. 388/2000 e del d.lgs. n. 66/2010, nonché il difetto di motivazione. La vicenda traeva origine dal precedente collocamento in congedo assoluto per infermità, dall’iscrizione nel ruolo d’onore e dal successivo richiamo in servizio disposto sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il corrispondente grado e ruolo del servizio permanente. Il ricorrente aveva poi presentato istanze per ottenere il trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale, ma l’amministrazione, con note del 31 agosto 2023 e del 2 novembre 2023, aveva confermato l’impossibilità di proseguire il richiamo oltre il sessantesimo anno di età. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto del 21 febbraio 2017, che aveva già stabilito il termine del richiamo al raggiungimento dei limiti di età, nonché delle successive note confermative.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione processuale del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il decreto del 21 febbraio 2017 aveva infatti individuato con chiarezza e portata precettiva il termine ultimo di permanenza in servizio, facendo riferimento ai limiti di età previsti per il grado e il ruolo del servizio permanente ai sensi degli artt. 806 e 986 del d.lgs. n. 66/2010. Le successive note del 31 agosto e del 2 novembre 2023 avevano confermato tale regime e respinto le istanze di prolungamento, assumendo anch’esse autonoma portata lesiva. La comunicazione del 16 agosto 2024 era dunque un atto meramente attuativo e vincolato di precedenti determinazioni lesive, non tempestivamente impugnate. Il generico richiamo, contenuto nell’epigrafe del ricorso, a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non è stato ritenuto sufficiente a estendere l’impugnazione agli atti precedenti, poiché gli atti devono essere puntualmente indicati nell’oggetto della domanda e collegati a specifiche censure, così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle controparti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la disposizione è stata applicata per la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti aventi autonoma portata lesiva.

  • art. 806 d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato nel decreto di richiamo in servizio quale base normativa dei limiti di età applicabili al personale militare.

  • art. 986 d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato insieme all’art. 806 d.lgs. n. 66/2010 per individuare il limite di età del grado e del ruolo del servizio permanente.

  • legge n. 122/2010

    Indicata dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; il giudice non ne ha esaminato il merito per la definizione in rito.

  • legge n. 388/2000

    Indicata dal ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; il giudice non ne ha esaminato il merito per la definizione in rito.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo successivo è meramente attuativo e vincolato rispetto a un precedente provvedimento che ha già stabilito in modo puntuale il contenuto lesivo, l’interessato deve impugnare tempestivamente il provvedimento presupposto; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro il solo atto applicativo.
  • Le comunicazioni o determinazioni con cui l’amministrazione conferma, in risposta a specifiche istanze dell’interessato, il contenuto lesivo di un precedente atto possono assumere autonoma portata lesiva e devono essere impugnate nei termini.
  • Il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non sostituisce la puntuale individuazione degli atti impugnati né il collegamento di ciascun atto a specifiche censure.
  • Nell’azione di annullamento, l’inequivoca indicazione del petitum e degli atti contestati è necessaria per consentire alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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