Cassazione Penale, Sentenza n. 16950/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna emessa in appello per bancarotta fraudolenta pre-fallimentare distrattiva, deducendo principalmente: (i) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 603, comma 3-bis c.p.p., perché la Corte di Appello aveva riformato in peius l'assoluzione di primo grado senza disporre la rinnovazione delle prove dichiarative (testi Zeni, Morat, Menna e l'imputato POLETTI ARRIGO), le quali erano state decisive per l'assoluzione; (ii) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) e dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., dovendosi richiedere motivazione rafforzata per il ribaltamento da assoluzione a condanna alla luce del principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.); (iii) illegittimità nel non riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la decisione si basava esclusivamente sull'esistenza di precedenti specifici senza adeguata valutazione (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (convalendolo come motivo assorbente): ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Trento con rinvio alla Corte d'Appello di Bolzano per nuovo giudizio. La Corte di legittimità ha rilevato l'obbligo, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.), di rinnovare le prove dichiarative quando l'appello si fonda su una diversa valutazione di testimonianze che furono decisive per l'assoluzione di primo grado e ha censurato la mancanza di puntuale indicazione del materiale documentale che avrebbe sostituito le dichiarazioni orali.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria sulle prove dichiarative quando intenda darne una diversa valutazione rispetto al giudice di primo grado, qualora quelle prove siano state decisive per l'esito assolutorio
art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.
Motivi di impugnazione relativi a carenze della motivazione: la Corte ha rilevato violazione nella misura in cui la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione senza adeguata motivazione e senza rinnovare le prove dichiarative decisive
art. 533, primo comma c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle forme di impugnazione e alle ragioni da indicare, utile al quadro procedurale invocato dai ricorrenti
art. 546, primo comma, lett. e) c.p.p.
Richiesta di motivazione circa la valutazione del compendio probatorio: la Corte ha ritenuto carente la motivazione di appello rispetto alla necessità di argomentare il diverso apprezzamento probatorio
art. 62-bis c.p.
Norma sulle recidive/precedenti: la cassazione osserva che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può fondarsi unicamente sui precedenti specifici senza adeguata motivazione
art. 27 Cost.
Principio di non colpevolezza richiamato come parametro per richiedere una motivazione rafforzata quando si passa da assoluzione a condanna
Giurisprudenza (Sezioni Unite, Cass. n. 14426/2019 e altre pronunce richiamate)
Interpretazione consolidata del precedente giurisprudenziale: la prova dichiarativa "decisiva" richiede rinnovazione orale in appello se la sua diversa valutazione può incidere sull'esito; la Corte d'appello non può sostituire tacitamente tale prova con generici richiami a elementi documentali non indicati
Massime di principio
- Se l'appello modifica in senso sfavorevole l'esito assolutorio fondandosi su una diversa valutazione di testimonianze decisive, il giudice d'appello è obbligato a disporre la rinnovazione delle prove dichiarative ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
- Il passaggio dall'assoluzione alla condanna richiede motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve indicare esplicitamente le ragioni e gli elementi (documentali o di altro tipo) che giustificano il diverso apprezzamento probatorio
- Non è sufficiente dichiarare le testimonianze "neutre" senza spiegare perché e senza indicare quale materiale probatorio documentale le soppianti; il giudice deve rendere conto della sostituzione probatoria
- Il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) impone particolare rigore argomentativo quando si riforma una assoluzione: ogni dubbio ragionevole deve essere dissipato con istruttoria adeguata
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può basarsi unicamente sui precedenti dell'imputato; occorre una motivazione specifica che valuti complessivamente la personalità e le circostanze
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