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Sentenza

Sentenza n. 1116/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della nota-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Questore di Torino ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento del -OMISSIS- n. -OMISSIS- emesso a carico di -OMISSIS-, che gli ha vietato di accedere, per il periodo di cinque anni, (i) a tutti gli impianti in cui si svolgono gli incontri di calcio ivi indicati, per l’intera giornata in cui tali incontri si svolgono, nonché a tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali incontri; (ii) per lo stesso periodo e con le stesse modalità, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio Olimpico “Grande Torino”, come indicate nel provvedimento, per gli incontri di calcio che si disputano presso i predetti impianti sportivi; (iii) ai centri sportivi nei quali le squadre di Torino si allenano, con obbligo di comparizione presso la Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- all’inizio del primo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino F.C.; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Torino sull’istanza di revoca o modifica di un DASPO quinquennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego con cui la Questura aveva respinto l’istanza di revoca o modifica del DASPO adottato nei suoi confronti per la presunta partecipazione a una rissa avvenuta prima di una partita di Serie A. L’istanza era stata fondata, tra l’altro, sulla mancata convalida giudiziale dell’obbligo di presentazione presso una caserma dei Carabinieri e su pronunce penali e amministrative relative ad altri soggetti, nonché su un’ordinanza del GIP riguardante la posizione del ricorrente, dalle quali emergeva l’assenza di collegamento tra la rissa e la manifestazione sportiva. Il primo motivo denunciava la lacunosità e l’insufficienza dell’istruttoria, oltre alla contraddittorietà della motivazione, poiché l’Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente la rilevanza di tali pronunce. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il Ministero sosteneva l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità esercitabile in materia di autotutela e misure di prevenzione ex art. 6 l. 401/1989.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Ha ritenuto manifestamente fondato il secondo motivo, rilevando che l’istanza era stata presentata da un privato e si era conclusa con un provvedimento, sicché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 era doveroso. L’atto non aveva natura meramente confermativa, poiché era stato preceduto da istruttoria e conteneva una motivazione propria. La violazione non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il primo periodo non era applicabile in ragione della natura eminentemente discrezionale del provvedimento e il secondo periodo era espressamente inapplicabile, dopo il d.l. 76/2020, ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il primo motivo. La Questura aveva erroneamente valorizzato la mancata pronuncia giudiziale di annullamento del DASPO o di assoluzione penale, elementi non decisivi per la valutazione dell’istanza di revoca o modifica. Anche una condanna penale, se accompagnata dall’accertamento dell’assenza di collegamento tra i fatti e la manifestazione sportiva, avrebbe potuto costituire elemento favorevole all’interessato. L’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato le pronunce prodotte, inclusa l’ordinanza del GIP che aveva escluso in modo netto qualsiasi collegamento, anche occasionale, tra la rissa e la partita. Il giudice ha precisato che il merito della futura decisione amministrativa resta impregiudicato, ma il riesame dovrà rispettare l’effetto conformativo del giudicato quanto agli oneri istruttori e decisori. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 5, l. 401/1989

    La misura di prevenzione e l’istanza di revoca o modifica devono essere valutate considerando non solo i fatti contestati, ma anche la loro effettiva connessione, causale, teleologica o almeno occasionale, con una manifestazione sportiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è doveroso quando un procedimento avviato su istanza di parte si conclude con un provvedimento sfavorevole, salvo che l’atto abbia natura meramente confermativa; l’omissione determina l’illegittimità dell’atto nei casi considerati.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria dei vizi formali e procedimentali non opera, nel caso esaminato, né per la natura eminentemente discrezionale del provvedimento né, quanto alla violazione dell’art. 10-bis, per l’espressa esclusione normativa successiva al d.l. 76/2020.

  • d.l. 76/2020

    Ha escluso l’applicabilità della sanatoria dei cosiddetti vizi non invalidanti ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.

Massime di principio

  • Quando un procedimento avviato su istanza di parte si conclude con un provvedimento sfavorevole, l’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, salvo che l’atto sia meramente confermativo; la previa istruttoria e una motivazione autonoma escludono, di regola, tale natura meramente confermativa.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è sanabile mediante la dimostrazione in giudizio dell’irrilevanza del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento è successivo al d.l. 76/2020; inoltre, per gli atti eminentemente discrezionali, non opera la sanatoria dei vizi formali e procedimentali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Nel riesaminare un’istanza di revoca o modifica di un DASPO, l’Amministrazione deve valutare concretamente tutti gli elementi dedotti dall’interessato e rilevanti per la permanenza della pericolosità, comprese le pronunce giudiziali che incidano sul collegamento tra i fatti contestati e la manifestazione sportiva.
  • Ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura ex art. 6 l. 401/1989, l’accertamento della responsabilità per i fatti materiali non esaurisce la valutazione: è autonomamente rilevante la sussistenza di un nesso causale, teleologico o occasionale tra gli illeciti e lo svolgimento della manifestazione sportiva.
  • L’annullamento del diniego di autotutela impone il riesame dell’istanza, ma non determina automaticamente l’obbligo di revocare o modificare il DASPO; il giudicato vincola l’Amministrazione quanto agli oneri istruttori e decisori, lasciando impregiudicato il contenuto finale della nuova determinazione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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