Sentenza n. 3037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio della Prefettura sull’istanza di assegnazione di misure di accoglienza e aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sull’istanza volta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. Il TAR aveva ritenuto decisiva la comunicazione dell’amministrazione relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti in condizioni analoghe, in attesa di provvedere compatibilmente con le disponibilità, e aveva conseguentemente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’appellante ha contestato sia l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio sia la revoca del patrocinio. Nelle more dell’appello, la Prefettura ha adottato un provvedimento positivo sull’istanza di accoglienza; perciò l’appellante ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, insistendo invece sulla riforma del capo concernente il patrocinio e sulla condanna alle spese del doppio grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché l’amministrazione ha provveduto positivamente sull’istanza di approntamento delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo fondata la pretesa azionata e, comunque, erroneo il ragionamento posto a fondamento dell’inammissibilità. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere non è adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, che non accolga né respinga la pretesa dell’interessato; tale conclusione è stata ritenuta ulteriormente imposta dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, causa C-97/24. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado ed è stata disposta l’ammissione definitiva per il grado d’appello. L’amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, da versare al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere in relazione all’azione avverso il silenzio.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa, le spese liquidate a carico dell’amministrazione sono versate al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
Massime di principio
- L’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza non può ritenersi adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, quale l’inserimento dell’interessato in un elenco o in una lista di attesa, se tale atto non definisce la pretesa mediante accoglimento o rigetto.
- La successiva adozione di un provvedimento positivo sull’istanza oggetto dell’azione avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fondatezza della pretesa azionata e l’erroneità della declaratoria di inammissibilità impediscono la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta per il giudizio, anche quando il giudice di primo grado abbia escluso la manifesta infondatezza senza qualificare il ricorso come manifestamente infondato.
- La condotta dell’amministrazione che interrompa l’inerzia solo in prossimità della definizione del giudizio e in esecuzione di una misura cautelare giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale o sostanziale.
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