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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09033/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione emesso per IRAP e IVA in relazione all’anno 2007, collegato a un accertamento eseguito nei confronti di una società in accomandita semplice di cui il ricorrente era socio accomandante. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, compensando le spese; in appello la CTR aveva accolto l’impugnazione limitatamente al capo sulle spese e aveva posto le spese di entrambi i gradi a carico dell’Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la decisione della CTR, affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali e dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la CTR si fosse discostata ingiustificatamente dai parametri previsti; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR spiegato perché si era discostata dai parametri tariffari e dai minimi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è stata l’assenza di una motivazione adeguata sulla liquidazione delle spese: il giudice di merito, pur potendo discostarsi dai valori medi, deve indicare i parametri concretamente applicati e le ragioni dello scostamento, specie quando liquidi importi inferiori ai valori tariffari minimi o comunque non coerenti con la richiesta di parte e con gli atti di causa.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario, da applicare unitamente ai criteri di liquidazione del compenso difensivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come base generale della condanna alle spese a carico della parte soccombente

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato tra i parametri per la liquidazione del compenso professionale

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato tra i parametri per la liquidazione del compenso professionale

  • art. 6, comma 1, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato tra i parametri per la liquidazione del compenso professionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale disposizione sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può limitarsi a una determinazione globale del compenso in misura inferiore a quella richiesta quando sia stata formulata una specifica domanda: deve indicare in modo comprensibile le ragioni dell’eliminazione o riduzione delle singole voci.
  • Il giudice di merito non è vincolato ai valori medi dei parametri ministeriali, ma se decide di scostarsene, soprattutto in diminuzione, deve darne motivazione adeguata e controllabile in sede di legittimità.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve consentire di verificare quali parametri siano stati applicati e perché l’importo liquidato sia inferiore ai valori tariffari di riferimento, tenendo conto anche del momento di cessazione del mandato difensivo.
  • La mancata esplicitazione dei criteri concreti di liquidazione delle spese integra un vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio sul relativo capo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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