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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08181/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/07/2025 che aveva rigettato il reclamo del D.A.P. avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza del 10/01/2025. Il provvedimento impugnato aveva disposto che al detenuto Piromallo, sottoposto al regime 41-bis, fosse consentita la disponibilità del fornello a gas e degli utensili per l'intera giornata, senza fasce orarie. Il Ministero deduceva errata applicazione delle norme rilevanti (art. 606 c.p.p.; artt. 69 comma 6 lett. b), 1, 35-bis e 41-bis ord. pen.) e motivazione contraddittoria, sostenendo la legittimità di fasce orarie organizzative per la cottura dei cibi e l'assenza di violazione del principio di parità di trattamento se la diversificazione è giustificata da esigenze organizzative.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato (in linea con la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio), ritenendo legittima la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di prevedere fasce orarie per la cottura dei cibi e la disponibilità di fornelli/utensili quando tale regolamentazione incide sulle modalita di esercizio del diritto e non ne nega l'esistenza. La Corte ha rilevato che le limitazioni orarie sono ammissibili se uniformi rispetto alla popolazione carceraria o, se differenziate per i soggetti 41-bis, fondate su concrete e motivate esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. maggiore controllo, partecipazione ridotta ad attività trattamentali, collocazione in stanza singola, carenze organiche). Il giudice di sorveglianza aveva invece oltrepassato il sindacato di legittimità sostituendosi all'Amministrazione nell'organizzazione concreta senza provare l'illegittimità della scelta amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale sulle censure proposte in ricorso; il Collegio ne prende atto ai fini dell'esame dei motivi di impugnazione.

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina il regime detentivo 'differenziato'; il Collegio riconosce che i detenuti 41-bis possono essere oggetto di regolamentazioni differenziate purché giustificate da esigenze organizzative e non tradursi in una ingiustificata aggravazione del trattamento.

  • artt. 69 comma 6 lett. b), 1, 35-bis ordinamento penitenziario

    Richiamati dalla parte ricorrente come riferimenti normativi relativi a disciplina e regolamentazione delle condizioni detentive; la Corte li considera nel quadro più ampio della legittimità delle scelte organizzative dell'Amministrazione.

  • Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017 (e disposizione di servizio 24/10/2018 richiamata)

    Documenti richiamati in sede amministrativa che regolano modalità di cottura e uso di utensili; la Corte ne considera l'applicazione concreta dall'Amministrazione come possibile fondamento delle fasce orarie quando motivato.

  • Giurisprudenza di merito citata (Sez.1 n.4030 del 04/12/2020 e altre)

    La Corte richiama precedenti secondo i quali la fissazione di fasce orarie è legittima se finalizzata a esigenze organizzative (es. alleggerire compiti del personale, compatibilità con attività quotidiane, garantire possibilità di riscaldare cibi), e non assume carattere discriminatorio se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Le limitazioni orarie all'utilizzo di fornelli e utensili nei reparti carcerari incidono sulle modalità di esercizio di un diritto e sono ammissibili purché non neghino il diritto stesso.
  • Una differenziazione del regime tra detenuti 41-bis e detenuti comuni è lecita solo se sorretta da concrete, specifiche e motivate esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. minore partecipazione ad attività trattamentali, collocazione in celle singole, necessità di maggiore controllo, carenze di organico).
  • Se l'Amministrazione fornisce giustificazioni plausibili e non arbitrarie, il sindacato giudiziario deve limitarsi a verificare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità, senza sostituirsi alle scelte discrezionali dell'amministrazione.
  • La mancata indicazione di adeguate motivazioni da parte dell'Amministrazione può giustificare l'intervento del giudice, ma il giudice non può imporre una specifica organizzazione gestionale dell'istituto se la regolamentazione amministrativa non è illegittima.
  • La parità di trattamento non impedisce differenziazioni operative tra detenuti di regimi diversi, purché tali differenziazioni non si traducano in un'aggravazione ingiustificata del trattamento o in una discriminazione priva di ragioni concrete.
  • In situazioni analoghe è necessario che l'Amministrazione documenti le ragioni organizzative (relazione, piano operativo, carenze di personale, esigenze di sicurezza) per rendere le limitazioni resistenti al controllo giurisdizionale.

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