Cassazione Penale, Sentenza n. 27753/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di appropriazione indebita e la pronuncia risarcitoria. Il motivo di gravame era il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e all'affermazione della responsabilità penale e della relativa pronuncia di risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto formale: ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n.150/2022, nelle ipotesi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato era necessario che con l'atto di impugnazione fosse depositato un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione. Dal fascicolo è emerso che tale mandato non era stato prodotto (il difensore si era limitato a richiamare il mandato agli atti del primo grado), sicché l'impugnazione è stata preclusa per inammissibilità. Conseguentemente la condanna d'appello resta efficace; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma ritenuta equa di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022
Impone, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che con l'atto d'impugnazione del difensore sia depositato, a pena d'inammissibilità, un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancanza di tale mandato comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
applicazione della nuova disposizione alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione della norma, rendendo operativa la nuova regola per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
art. 6, d.l. n. 162/2022
differimento dell'entrata in vigore al 30/12/2022
Ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. applicabile, rilevante per determinare se la sentenza impugnata sia successiva alla data di efficacia e quindi soggetta all'onere formale del mandato specifico.
Massime di principio
- Se il processo è stato svolto in assenza dell'imputato, l'impugnazione in Cassazione richiede un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che contenga dichiarazione o elezione di domicilio; senza tale procura il ricorso è inammissibile per vizio formale, indipendentemente dal merito delle censure.
- Il mandato esibito per la cassazione non può essere la procura generica o quella rilasciata per il primo grado: deve essere un mandato espresso e successivo alla pronuncia impugnata.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare la data di pronuncia della sentenza e l'efficacia temporale delle norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (e i differimenti previsti), per accertare l'applicabilità dell'onere probatorio/formale.
- L'inammissibilità per difetto formale comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la questione processuale può precludere l'esame nel merito delle doglianze.
- Prassi consigliata: prima del deposito verificare la presenza nel fascicolo di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza; in mancanza ottenere e depositare immediatamente la procura post-sentenza con elezione di domicilio, ovvero valutare rimedi processuali tempestivi ove consentiti.
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