Sentenza n. 3327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva annullato il decreto sindacale autorizzativo dell'apertura di una nuova farmacia
Esito
La controversia
In primo grado la farmacia ricorrente aveva impugnato il decreto sindacale che autorizzava l'apertura di una nuova farmacia nella quarta sede comunale. Deduceva la violazione del vincolo triennale di gestione associata su base paritaria previsto per i vincitori di un concorso straordinario, sostenendo che lo statuto della società autorizzata attribuisse tutti i poteri gestionali a un amministratore unico esterno ai soci vincitori. Deduceva inoltre l'incompatibilità dei soci vincitori, in quanto dipendenti pubblici. Il TAR aveva ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere, accolto il motivo relativo alla gestione paritaria e respinto quello sulle incompatibilità, annullando l'autorizzazione. In appello, la farmacia autorizzata contestava la sussistenza dell'interesse a ricorrere, qualificando l'iniziativa come controllo generalizzato sull'azione amministrativa; sosteneva inoltre che i soci fossero rimasti i due vincitori del concorso, titolari di quote paritarie, mentre l'amministratore unico non era socio. Deduceva quindi che la gestione associata paritaria riguardasse la partecipazione al capitale e agli utili, non necessariamente i poteri gestionali e rappresentativi, e che la nomina di un amministratore non socio fosse consentita dalla disciplina societaria. Il Comune eccepiva in appello la tardività del ricorso di primo grado, mentre la farmacia appellata contestava la validità della notificazione dell'appello e l'ammissibilità delle domande e dei documenti nuovi prodotti dal Comune. Prima della decisione, la farmacia ricorrente in primo grado ha rinunciato al ricorso e le altre parti hanno accettato la rinuncia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso di primo grado, accettata dalle altre parti. Per effetto della rinuncia, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, senza esaminare nel merito le questioni sull'interesse a ricorrere, sulla tempestività dell'impugnazione originaria, sulla gestione paritaria della farmacia, sulle incompatibilità dei soci, sulla notificazione dell'appello e sulle domande o produzioni nuove del Comune. Ha compensato integralmente le spese del doppio grado, ritenendo giustificata tale statuizione dalla particolarità della controversia e dal consenso delle parti.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 1/2012
Richiamato dalle parti con riferimento al vincolo triennale di mantenimento della gestione associata dei vincitori del concorso straordinario per l'assegnazione della sede farmaceutica; la sentenza non ne esamina il merito in conseguenza della rinuncia al ricorso di primo grado.
art. 2475 c.c.
Richiamato dall'appellante per sostenere la legittimità della nomina di un amministratore non socio in una società a responsabilità limitata; la questione non viene decisa.
Come è indicizzato
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