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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore ICI asseritamente versata per gli anni 1995-1999, sostenendo che una precedente sentenza passata in giudicato avesse accertato l'erronea determinazione della base imponibile. La CTR aveva qualificato la domanda come azione di arricchimento senza causa e aveva condannato il Comune alla restituzione. Il Comune ha contestato tale qualificazione, deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, novità della domanda, carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, insufficiente motivazione e violazione del principio di capacità contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia del Territorio, poiché quest'ultima non era stata parte nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il ricorso del Comune nei confronti della contribuente limitatamente al primo motivo, ritenendo che la CTR avesse sostituito la domanda originaria di rimborso tributario con una diversa azione di arricchimento senza causa, violando l'art. 112 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta e non può sostituirla con una diversa domanda fondata su un diverso petitum o su una diversa causa petendi. La riqualificazione giuridica è possibile, ma non può trasformarsi in una nuova domanda non sottoposta al contraddittorio.

  • Art. 2041 c.c.

    azione di arricchimento senza causa

    L'azione mira a ottenere un'indennità quando un soggetto si sia arricchito senza giusta causa a danno di un altro, ma presuppone la proposizione di una specifica domanda con causa petendi e petitum propri.

  • Art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito

    L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non può essere utilizzata per sostituire un diverso rimedio giuridico previsto dall'ordinamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario non possono essere proposte per la prima volta in appello domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13

    La norma, richiamata dal giudice di primo grado, prevedeva un termine decadenziale per la richiesta di rimborso dell'ICI; la questione non è stata definitivamente esaminata dalla Cassazione, poiché la sentenza è stata cassata per ultrapetizione.

  • Art. 53 Cost.

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    Il Comune sosteneva che non vi fosse violazione della capacità contributiva, ma la Cassazione non ha deciso nel merito tale censura, ritenendola assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha rilevato che il motivo accolto era corredato dal quesito di diritto richiesto per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma.

Massime di principio

  • Il giudice può attribuire alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti, ma non può trasformarla in una domanda nuova, con diverso oggetto o diverso fondamento fattuale.
  • Una richiesta di rimborso tributario e un'azione di arricchimento senza causa sono rimedi distinti: la seconda non può essere introdotta d'ufficio dal giudice al posto della prima.
  • Nel processo tributario il contribuente deve individuare correttamente il rimedio, il petitum e la causa petendi già nel primo grado, poiché le domande nuove non sono normalmente ammesse in appello.
  • L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria: non costituisce un rimedio alternativo liberamente utilizzabile quando esiste una specifica azione tributaria o civilistica per ottenere la restituzione.
  • La cassazione con rinvio per violazione dell'art. 112 c.p.c. non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte sul merito economico della controversia; il giudice di rinvio deve riesaminare la domanda correttamente qualificata.
  • Un ente o un'amministrazione che non è stato parte nei precedenti gradi di giudizio non può essere validamente coinvolto per la prima volta nel giudizio di cassazione.

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