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Sentenza

Sentenza n. 2345/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 214/2025, emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, in persona della Giudice, Dott.ssa Federica FERRARI, pubblicata in data 15 aprile 2025, a definizione del procedimento R.G. nr. 1470/2024 (cui è stato riunito il n. 1539/2024), non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato: 1) Sacchi Giulia ad ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni; 2) Perrone Silvia ad ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni; 3) condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;(…)».

Giustizia amministrativa202504954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per specifici anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo derivante dalla sentenza n. 214/2025 del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto delle ricorrenti a ottenere la carta docente, o altro beneficio equivalente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito con atto di mera forma; le ricorrenti hanno dichiarato che, nelle more, erano state accreditate le somme dovute sulla carta docente e hanno quindi chiesto, sostanzialmente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Ministero non si è opposto, chiedendo soltanto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato mediante l'accredito delle somme dovute sulla carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha escluso la compensazione, rilevando che al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento dell'Amministrazione non era controverso e che l'esecuzione era intervenuta solo successivamente. Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva, unitamente all'art. 91 c.p.c., ai fini della regolazione delle spese del giudizio, ostando alla compensazione in presenza di manifesta inottemperanza dell'Amministrazione fino alla proposizione del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, applicato in ragione dell'inadempimento ministeriale esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare l'importo dei compensi, tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando tale termine è previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, quando l'obbligo amministrativo azionato è stato integralmente adempiuto.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento era sussistente e non controverso.
  • In presenza di manifesta inottemperanza dell'amministrazione fino alla proposizione del ricorso per ottemperanza, la compensazione delle spese non è giustificata, anche se l'amministrazione adempie successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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