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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24218/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di diffamazione con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si denunciava vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano in modo pedissequo le argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui la pubblicazione di un articolo non firmato comporta l'attribuzione dello scritto al direttore responsabile, per la consapevole condotta di diffusione del testo diffamatorio.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La sentenza presuppone la configurabilità del reato di diffamazione per la pubblicazione di contenuti lesivi dell'altrui reputazione.

  • art. 99 c.p.

    È richiamata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale come circostanza contestata e confermata nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apparente o stereotipato, ma deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di un articolo non firmato può essere attribuita al direttore responsabile, quale soggetto che consapevolmente contribuisce alla diffusione dello scritto diffamatorio.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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