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Ordinanza

Ordinanza n. 2336/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale notificato l’8 novembre 2024, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il decreto del Prefetto di Siracusa del 12 aprile 2023, notificato il 23 aprile 2023, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di ricorso dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire, ai fini della decisione nel merito, il ricorso gerarchico e la nota d’intervento del Comando Stazione Carabinieri richiamata nella proposta della Questura.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha onerato il ricorrente di depositare copia del ricorso gerarchico proposto contro il decreto prefettizio e le amministrazioni resistenti di depositare copia della nota d’intervento del Comando Stazione Carabinieri richiamata nella nota della Questura di Siracusa del 20 gennaio 2023. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stata fissata per l’ulteriore trattazione l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi delle norme sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4

    La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati personali, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritenga che gli atti già acquisiti non siano sufficienti per decidere il merito, può disporre specifici incombenti istruttori, individuando le parti onerate, i documenti da depositare e il termine per l’adempimento.
  • In una controversia relativa a un divieto prefettizio di detenzione di armi, la documentazione istruttoria rilevante può comprendere sia il ricorso gerarchico proposto dall’interessato sia gli atti di intervento delle forze dell’ordine richiamati nella proposta dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La disposizione di incombenti istruttori non definisce il giudizio nel merito e comporta la fissazione di una successiva udienza per la prosecuzione della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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